Cassazione Penale, Sentenza n. 42929/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 14.6.2022 che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione ai fini di spaccio di 973 grammi di hashish (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione alla data del 27.2.2022, contestando il calcolo dei periodi di sospensione dei termini da parte della Corte distrettuale e richiamando un diverso computo fatto dal Tribunale in relazione ad altri coimputati; 2) vizio di mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990), sostenendo di aver fornito agli inquirenti dettagli utili (numero di cellulare del fornitore, luogo e modalità di acquisto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione: il dies a quo è il 25.10.2013; il termine di prescrizione per il reato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è di 6 anni maggiorato di un quarto (art. 161 c.p.), quindi 7 anni e 6 mesi; i periodi di sospensione derivanti dai rinvii (in particolare quelli dovuti all'adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle Camere penali) sono stati correttamente computati per l'intero intervallo fino all'udienza successiva (357 giorni per il rinvio 24.10.2019-15.10.2020 e 70 giorni per 3.12.2020-11.2.2021, oltre ad altre sospensioni per legittimo impedimento), sicché la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza: la difesa non ha prodotto atti né dimostrato che le dichiarazioni del ricorrente abbiano effettivamente interrotto il circuito di spaccio o conseguito risultati investigativi autonomi e rilevanti tali da giustificare l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Delitto qualificato per cui la pena base comporta il termine di prescrizione di 6 anni; utilizzato come parametro per il calcolo della prescrizione nel caso di detenzione ai fini di spaccio
Codice penale, art. 161, comma 4
Aumento del termine di prescrizione di un quarto per la fattispecie richiamata (quindi prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi per il caso di specie)
Codice penale, art. 159, comma 1, n. 3
Limite dei sessanta giorni relativo alla sospensione della prescrizione non si applica quando il rinvio è dovuto all'adesione del difensore a un'astensione collettiva; in tal caso la sospensione dura per l'intero periodo fino all'udienza successiva
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente le spese e la somma alla Cassa delle Ammende
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7
Attenuante per collaborazione: la Corte ricorda che la mera fornitura di informazioni che non interrompono il circuito di distribuzione o non producono risultati autonomi rilevanti per le indagini non giustifica il riconoscimento dell'attenuante
Massime di principio
- Il dies a quo per il calcolo della prescrizione è la data del fatto: tutti i periodi di sospensione e interruzione vanno computati a partire da quella data
- I rinvii d'udienza dovuti all'adesione del difensore a un'astensione collettiva comportano la sospensione della prescrizione per l'intero periodo fino all'udienza successiva (il limite di 60 giorni dell'art. 159 c.p. non si applica in tali ipotesi)
- L'autorità del giudicato relativa a decisioni su altri coimputati non si estende automaticamente a posizioni autonome: valutazioni su prescrizione o improcedibilità per altri soggetti non vincolano il calcolo riferito alla posizione personale dell'imputato
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione occorre dimostrare che le dichiarazioni hanno prodotto risultati utili e autonomi per le indagini (interruzione del circuito di distribuzione o esiti investigativi concreti), non semplici informazioni che rafforzano il quadro probatorio
- I ricorsi devono essere autosufficienti: deduzioni generiche prive di documentazione o di confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata sono destinati all'inammissibilità
- In caso di ricorso inammissibile è frequente l'imposizione delle spese e, se ravvisata colpa nell'impugnazione, anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42896/2022 del 11/11/2022
- Sentenza penale · 11 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42898/2022 del 11/11/2022
- Sentenza penale · 11 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42901/2022 del 11/11/2022
- Sentenza penale · 11 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42902/2022 del 11/11/2022
- Sentenza penale · 11 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42905/2022 del 11/11/2022
- Sentenza penale · 11 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42910/2022 del 11/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →