Cassazione Penale, Sentenza n. 42910/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.). Denuncia, in preliminare, la mancata comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza resa in camera di consiglio (art. 585, comma 2, lett. a) c.p.p.), ritenendo quindi nulla l'attestazione di irrevocabilità apposta a margine della pronuncia; nel merito censura la mancata applicazione del secondo comma dell'art. 659 c.p. e dell'art. 10 della L. n. 447/1995 (sostenendo che l'attività era autorizzata e rientrante in mestiere rumoroso), insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo, eccessività della misura sanzionatoria e del risarcimento, nonché intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione procedurale: la sentenza di appello era munita di attestazione di irrevocabilità, che il ricorrente non ha validamente fatto rimuovere tramite gli strumenti processuali idonei; la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è ammissibile impugnare in cassazione una sentenza d'appello già attestata come irrevocabile per intempestività dell'impugnazione, essendo il rimedio adeguato la procedura incidentale di esecuzione per contestare la formazione del titolo esecutivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
art. 659, comma 1 e comma 2
La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito dell'interpretazione applicativa di tale norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile; nel ricorso il ricorrente sosteneva che doveva operare il secondo comma (attività autorizzata rumorosa) e che il fatto non integrava il primo comma per mancanza di disturbo a una pluralità indeterminata di persone
art. 585, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
art. 585, comma 2, lett. a)
La Corte ha ritenuto rilevante l'attestazione di irrevocabilità apposta sulla sentenza d'appello e ha richiamato il principio che la contestazione di vizi relativi alla notifica o comunicazione del deposito della sentenza resa in camera di consiglio non sopperisce, in sede di cassazione, all'assenza di idonei rimedi incidentali volti a rimuovere il titolo esecutivo
Legge n. 447 del 1995, art. 10
Era richiamata dal ricorrente per sostenere che l'attività svolta rientrava in categorie autorizzate a produrre rumore; tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tale eccezione per l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015 (Giusti, Rv. 264733)
Cass. Sez. 3, n. 36372/2015
Ricondotta dalla Corte come principio applicabile: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza d'appello che abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame per intempestività quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto di mancata decorrenza dei termini per vizio di notificazione; il rimedio è la procedura incidentale per far valere l'invalidità del titolo
Massime di principio
- Se la sentenza d'appello reca attestazione di irrevocabilità, il ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile: i vizi relativi alla formazione del titolo esecutivo vanno impugnati con gli strumenti incidentali previsti dall'ordinamento, non direttamente con la cassazione
- La mancata comunicazione del deposito di una sentenza resa in camera di consiglio (art. 585 c.p.p.) deve essere tempestivamente fatta valere con i rimedi processuali appropriati; non basta proporre tardivamente ricorso per cassazione invocando quel vizio
- Sulle questioni di merito relative all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo): quando l'imputato svolge un'attività autorizzata e rumorosa va valutato se ricorre la disciplina del secondo comma o la fattispecie del primo comma; inoltre il reato del primo comma richiede in genere che il rumore importuni una pluralità indeterminata di persone, non solo un singolo denunciante
- In tema di responsabilità del gestore di un esercizio per schiamazzi o rumori provenienti dal locale, la giurisprudenza ammette l'onere di impedire condotte moleste: prova della reiterazione e della possibilità di controllo/incidenza del gestore è spesso decisiva
- Le doglianze sulla insufficiente motivazione circa l'elemento soggettivo, la quantificazione della sanzione o del risarcimento e l'eventuale prescrizione devono essere sollevate tempestivamente e documentate nei gradi di merito; in cassazione la verifica di tali censure richiede l'ammissibilità del ricorso
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