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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42898/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata al termine del rito abbreviato per il reato di lesione personale aggravata dall'uso di un'arma (coltello). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio motivazionale per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento delle prove, rilevando una precedente sentenza (Tribunale di Macerata 11/10/2019) che avrebbe accertato che Vico era stato aggredito da Marcelletti, contraddicendo la ricostruzione che lo dava come aggressore; ha inoltre richiamato contraddizioni testimoniali, la registrazione con dichiarazioni contrarie del teste Serafini e il ritardo nella querela della vittima; 2) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo di legittima difesa, con dedotta impossibilità di allontanarsi e necessità di usare il coltello per difendersi; censura anche del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e dell'omessa esclusione dell'aggravante dell'uso del coltello; 3) carenza di motivazione nella liquidazione del danno alla parte civile e violazione di norme processuali e civili relative al risarcimento, con richiesta di chiarimenti sulla composizione degli importi (danno morale vs danno biologico).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata, non contraddittoria né manifestamente illogica. I giudici d'appello avevano ritenuto provato, anche in base al referto medico, che le ferite al Marcelletti fossero state cagionate con un coltello; avevano escluso l'attendibilità di diversi testi e valorizzato le dichiarazioni della parte offesa e del ricorrente. Per la Corte d'appello era irrilevante chi avesse iniziato l'aggressione poiché era accertata una colluttazione in cui entrambi sarebbero stati animati dall'intento di cagionare lesioni, escludendo così la scriminante della legittima difesa (anche in eccesso colposo) e l'attenuante della provocazione. Il terzo motivo, relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte d'appello ha quantificato equitativamente il danno morale e ritenuto fondata anche la pretesa per danno biologico, liquidando il complessivo in euro 3.500,00, somma non macroscopicamente irrazionale. Conseguentemente la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a corrispondere alla Cassa delle ammende la somma di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte rileva che detta norma non impedisce al giudice di discostarsi dalla ricostruzione contenuta in altra sentenza passata in giudicato; pertanto la precedente sentenza penale che accertava lesioni subite da Vico non vincola la diversa valutazione compiuta nel giudizio attuale

  • art. 185 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla legittima difesa; la Corte valuta in fatto che la scriminante non ricorre perché entrambi i contendenti erano animati da intenti lesivi

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa alle statuizioni civili nella sentenza penale; il ricorrente ha invocato presunte violazioni ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla quantificazione del danno

  • art. 539, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (sopravvenienze nella fase di impugnazione civile) ma la Corte ha ritenuto che la liquidazione fosse adeguatamente motivata e discrezionale

  • art. 1226 cod. civ.

    Norma civile richiamata in tema di onere probatorio del danno risarcibile; la Corte ha ritenuto che la prova e la quantificazione del danno non patrimoniale fossero sufficientemente fondate

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità extracontrattuale richiamato dal ricorrente; la Corte ha valutato che la pretesa risarcitoria della parte civile fosse fondata e quantificata equitativamente

  • art. 2056 e 2059 cod. civ.

    Norme relative al risarcimento del danno non patrimoniale (2056) e alla responsabilità per lesioni (2059); la Corte ha ritenuto che la liquidazione complessiva di euro 3.500,00 comprenda i profili invocati e non sia macroscopicamente irrazionale

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna della parte ricorrente a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per fissare euro 4.000,00

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione dei giudici di merito è limitato: sono censurabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; un diverso apprezzamento del materiale probatorio, se plausibile, non legittima la cassazione.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se la discrepanza tra la dichiarazione e la valutazione del giudice è palese e non controversa; contestazioni che mirano a una diversa valutazione dell'attendibilità testimoniale rientrano normalmente nel sindacato di merito e sono inammissibili.
  • La presenza di una precedente sentenza penale che ricostruisce diversamente i fatti non vincola automaticamente un altro giudice: il giudice del caso concreto può discostarsi motivatamente (art. 238-bis c.p.p.), purché giustifichi la diversa valutazione delle prove.
  • La scriminante della legittima difesa richiede una valutazione di fatto sulla dinamica degli eventi (chi ha iniziato l'aggressione, possibilità di recesso, proporzionalità dei mezzi); se il giudice di merito accerta che entrambe le parti erano animate da intenti lesivi, la scriminante può essere esclusa.
  • La quantificazione del danno non patrimoniale in sede penale è rimessa all'apprezzamento equitativo del giudice e può essere censurata in cassazione solo per totale mancanza di motivazione o per macroscopica irrazionalità/contraddittorietà.
  • Nel ricorso per cassazione evitare di proporre una mera rielaborazione alternativa dei fatti: le censure devono mirare a vizi di diritto o a difetti di motivazione manifesti e non a una diversa plausibile lettura del materiale probatorio.
  • Il ritardo nella proposizione della querela o incongruenze tra dichiarazioni non determinano automaticamente inattendibilità; il giudice deve valutare complessivamente tali elementi nel contesto probatorio, e questa valutazione è tipicamente sindacabile solo in sede di merito.

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