Cassazione Penale, Sentenza n. 42902/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e carenza di motivazione rispetto alla sussistenza del dolo specifico (finalità di arrecare pregiudizio ai creditori) per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale contestate ai capi a) e b); si deduceva che le scritture erano tenute solo parzialmente e che, per le garanzie patrimoniali fornite dall'imputato e dai familiari, i creditori non avevano subito danno. 2) carenza di motivazione e inosservanza della prova in ordine alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a): la Corte non avrebbe adeguatamente valutato o motivato il disconoscimento delle deposizioni dei testi di parte (Gatto, Merenda) che sostenevano la diversa destinazione delle somme e delle rimanenze, né avrebbe dato adeguata spiegazione circa il dolo richiesto per le distrazioni contestate (es. somma di euro 280.688,18 e somme ricevute da Quintino Fiore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto che, ove risulti che le scritture contabili siano state tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio, è sufficiente il dolo generico per integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l. fall.), rendendo irrilevante la mancata motivazione sul dolo specifico. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle testimonianze che avrebbero potuto dimostrare la diversa destinazione delle somme/rimanenze; la testimonianza ha valore probatorio pieno e non richiede sempre riscontri documentali. Sussistendo tali profili e non essendo manifestamente infondati i rilievi, la Cassazione ha rilevato d'ufficio che i reati contestati con riferimento al fallimento della Erroi Costruzioni e Servizi s.r.l. si sono estinti per prescrizione (fallimento 3/7/2009; termine massimo calcolato e sospensioni portano all'estinzione il 19/8/2022). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente ai reati di bancarotta relativi a quel fallimento e annullata con rinvio per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio risultante dall'estinzione di tali reati.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 216
art. 216, comma 1, n. 2 (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte ha richiamato la distinzione tra le ipotesi alternative previste dall'art. 216: la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio (reato a dolo generico) è autonoma rispetto alla sottrazione/occultamento fisico dei libri (che può richiedere dolo specifico); accertata la prima ipotesi, non è necessario provare il dolo specifico della seconda.
r.d. n. 267 del 1942, art. 219
art. 219, primo comma, n. 1 (aggravante contestata ma non applicata)
La mancata applicazione dell'aggravante ha inciso sul calcolo del termine di prescrizione (determinando il termine massimo di prescrizione applicabile).
codice di procedura penale, art. 597
art. 597 cod. proc. pen. (omessa considerazione di motivi di appello)
Il ricorrente lamentava omissione della valutazione dei motivi di appello; la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale censura in relazione al dolo specifico quando il reato è integrato dalla condotta alternativa fondata sul dolo generico.
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivazioni di cassazione)
Norma che individua i motivi di ricorso; la Corte ha esaminato i motivi riferiti alla carenza di motivazione e alla valutazione della prova e li ha ritenuti in parte fondati (soprattutto sul piano probatorio delle testimonianze).
codice di procedura penale, art. 129
art. 129, comma 1 (estinzione del reato per prescrizione e rilevazione d'ufficio)
La Corte ha rilevato d'ufficio la prescrizione dei reati relativi al fallimento del 2009, calcolando il termine massimo applicabile e le sospensioni, e ha annullato la sentenza limitatamente a quegli illeciti per estinzione della pena.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, le fattispecie previste possono essere alternative: la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio integra il reato con dolo generico, per cui non è sempre necessario provare il dolo specifico di arrecare danno ai creditori.
- Le deposizioni testimoniali hanno valore probatorio pieno; l'assenza di riscontri documentali non impone automaticamente la loro esclusione, ma il giudice deve motivare con chiarezza le ragioni per cui le ritiene inattendibili.
- Se la ricostruzione contabile è parziale o incompleta, non si può automaticamente presumere la destinazione distrattiva dei beni: la difesa può far valere testimonianze o altre prove che dimostrino diversa destinazione e il giudice deve valutare e motivare compiutamente tale prova.
- Quando, a seguito di rilievi sulla prova o sulla motivazione, emergono profili che rendono non manifestamente infondati i motivi di ricorso, la Corte può rilevare d'ufficio la prescrizione e annullare i capi estinti senza rinvio; ciò comporta la necessità di ricalcolare il trattamento sanzionatorio residuo.
- In impugnazione e in cassazione il giudice è tenuto a fornire un iter logico-giuridico comprensibile: se rigetta o svaluta prove di parte (es. testimonianze) deve indicare le ragioni concrete della non credibilità o dell'insufficienza probatoria.
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