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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38738/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una condanna per due ipotesi di indebita percezione del reddito di cittadinanza, contestate in relazione a due domande presentate in date diverse, nelle quali non sarebbe stato comunicato lo stato di detenzione del coniuge convivente, dato ritenuto rilevante per il calcolo del beneficio. In appello la pena è stata rideterminata, ma la responsabilità è stata confermata. In cassazione l'imputata ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'omissione fosse dipesa da un errore dell'operatore del CAF che aveva compilato la domanda, mentre lei si era limitata a consegnare i documenti e firmare, anche per la scarsa conoscenza dell'italiano. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la corte territoriale si fosse soffermata solo sull'importo indebitamente percepito senza valutare globalmente le modalità della condotta e le circostanze del caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che la normativa imponeva alla richiedente di indicare direttamente nel modulo lo stato detentivo del componente del nucleo familiare, senza necessità di ulteriori dichiarazioni del congiunto o del richiedente stesso, e che la tesi dell'errore del CAF era inverosimile e incompatibile con la chiarezza del modulo. Quanto al secondo motivo, ha rilevato la genericità della censura perché non si confrontava con i due autonomi argomenti della corte d'appello: da un lato l'entità non irrilevante del profitto illecito, dall'altro l'abitualità della condotta desunta dalla presentazione di due domande per ottenere il beneficio. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019

    prevede l'obbligo di dichiarare nella domanda le informazioni rilevanti per l'accesso e la quantificazione del reddito di cittadinanza, tra cui lo stato detentivo di un componente del nucleo familiare.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è richiamato quale parametro per dedurre il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il ricorso deve comunque confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta, delle modalità dell'azione e dell'eventuale abitualità; nella specie è stata esclusa per l'entità del profitto e per l'abitualità desunta da due domande.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo, per assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 47, D.P.R. n. 445/2000

    è richiamato dalla difesa come dichiarazione sostitutiva che non era necessaria secondo la Corte d'appello per attestare lo stato detentivo del familiare.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    richiamato per l'aumento oltre il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta puntualmente con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre deduzioni già disattese o a formulare censure generiche.
  • In materia di reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione dello stato detentivo di un componente del nucleo familiare integra una condotta rilevante quando la normativa richiede che tale dato sia inserito direttamente nella domanda, essendo sufficiente a incidere sulla determinazione dell'importo del beneficio.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa se il profitto illecito non è irrisorio e se la condotta risulta abituale, anche quando le singole vicende siano formalmente omogenee e relative alla medesima tipologia di beneficio.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non basta invocare in astratto principi giurisprudenziali favorevoli: occorre spiegare perché, nel caso concreto, la motivazione della decisione impugnata sarebbe illogica, carente o giuridicamente errata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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