Cassazione Civile, Ordinanza n. 24263/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, proposta in monitorio da due procuratori speciali dell'erede universale di un contraente deceduto, di ottenere dalla società fiduciaria la consegna di tutta la documentazione relativa a una polizza linked intestata al de cuius, comprensiva dell'indicazione dei beneficiari, dopo il rifiuto della società di comunicare tali nomi. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo, poi revocato in sede di opposizione. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione dell'erede, ritenendo sussistente l'interesse a conoscere l'identità dei beneficiari della polizza ai fini di eventuali azioni successorie, in particolare collazione e riduzione. La società fiduciaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per asserita mancanza di valida procura alle liti all'avvocato del creditore, sostenendo che il mandato fosse limitato alla sola fase monitoria; 2) violazione dell'art. 653 c.p.c. per avere la Corte d'appello "confermato" un decreto ingiuntivo già revocato dal Tribunale; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per asserita errata valutazione della conoscenza da parte dell'erede dei premi versati e del relictum; 4) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e ancora omesso esame, per avere la Corte riconosciuto un interesse ad agire nonostante la dedotta mancanza di interesse concreto alla conoscenza dei dati dei beneficiari. La ricorrente sosteneva inoltre che i fatti non contestati non richiedessero prova e che la Corte avesse deciso oltre il perimetro del chiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la formula del mandato alle liti autorizzava a "promuovere il procedimento giudiziario, anche di natura monitoria" senza limitazioni, e dunque copriva anche le fasi successive di opposizione e appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello, pur usando impropriamente nel dispositivo l'espressione "conferma il decreto ingiuntivo", aveva in realtà accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado; ha inoltre precisato che la revoca del decreto ingiuntivo ne esclude la riviviscenza ai fini esecutivi, anche se la sentenza di appello riforma la decisione di primo grado. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati e, in parte, inammissibili: la Corte ha affermato che l'interesse dell'erede a conoscere l'identità dei beneficiari della polizza sussiste perché tale dato è necessario per valutare eventuali azioni ereditarie e per ricostruire correttamente relictum e donatum, tenendo conto della possibile riduzione delle attribuzioni in favore di beneficiari legati da vincoli soggettivi rilevanti; ha inoltre chiarito che la doglianza ex art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola legale o utilizzi prove non introdotte, non quando semplicemente valuti diversamente le prove offerte, e che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici e non il mancato apprezzamento di singoli documenti o argomentazioni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso la nullità per difetto di procura, ritenendo il mandato sufficientemente ampio.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri asseritamente violati; non è stato ritenuto violato.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente; non hanno inciso sull'esito, essendo respinte le censure sulla procura.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione e il comando giudiziale comprensibili nel loro complesso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro del vizio processuale dedotto nei motivi primo, secondo e quarto.
La Corte ha chiarito che l'uso improprio della formula "conferma il decreto ingiuntivo" non determina di per sé un errore decisivo, essendo decisiva la volontà di accogliere l'appello e riformare la decisione di primo grado.
Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che in primo grado aveva portato alla revoca del monitorio.
Richiamato nella domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dall'opponente; il testo non riporta accoglimento della domanda.
La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola legale o utilizzi prove d'ufficio fuori dei poteri, non per contestare il diverso peso attribuito alle prove.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato anche nei motivi terzo e quarto; la Corte ha escluso la nullità della sentenza per difetto di motivazione o di chiarezza del decisum.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha precisato che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di documenti, questioni o argomentazioni.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'erede a conoscere i dati dei beneficiari della polizza.
Richiamato nel quarto motivo; non è stata ravvisata ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; non è stata ravvisata lesione del diritto di difesa.
Richiamato per definire il "fatto" rilevante ai fini del vizio di omesso esame e per distinguere fatti principali e secondari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il mandato alle liti formulato in termini ampi per "promuovere il procedimento giudiziario, anche di natura monitoria" abilita il difensore a svolgere anche le fasi successive di opposizione ed eventuale appello, salvo espressa limitazione del potere conferito.
- Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, una formula dispositivo impropria che parli di "conferma" del decreto non è decisiva se dalla motivazione e dal complesso della decisione risulta chiaramente la riforma della sentenza che lo aveva revocato; resta però fermo che il decreto revocato non rivive come titolo esecutivo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice affermi espressamente di non dover osservare il principio di disponibilità delle prove o utilizzi prove non dedotte dalle parti; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non il mancato esame di singoli documenti, argomentazioni o questioni giuridiche.
- L'interesse ad agire dell'erede può sussistere anche per ottenere dati identificativi di beneficiari di una polizza o di attribuzioni patrimoniali del de cuius, quando tali informazioni siano funzionali a valutare azioni successorie come collazione e riduzione e a ricostruire correttamente il patrimonio ereditario.
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