Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa per l'anno 2008 di un esercizio di macelleria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente, riducendo il maggior ricavo accertato al 30% dell'importo originariamente contestato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione, lamentando che la CTR non avesse esaminato l'eccezione di mancanza di contraddittorio preventivo; (2) ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, e art. 39, comma 2, lett. d-bis, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a ridurre il quantum senza valutare le reali capacità reddituali del contribuente e le concrete caratteristiche dell'attività svolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formalmente prospettato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma in realtà diretto a censurare una pretesa omessa pronuncia sul contraddittorio preventivo; tale doglianza era comunque priva di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva gli atti rilevanti né indicava con precisione quando l'eccezione fosse stata formulata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito e a ottenere una nuova valutazione della capacità reddituale e delle caratteristiche economiche dell'attività, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese, in quanto l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva con controricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio oggi denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera omessa pronuncia su un'eccezione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è ricondotto alla nullità della sentenza, ma è deducibile solo se il ricorso indica specificamente domanda o eccezione, momento processuale e atti in cui esse sono state proposte.
L'omessa pronuncia presuppone che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione ritualmente e inequivocabilmente formulate.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, senza imporre alla Corte una ricerca autonoma negli atti di causa.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3
La norma è evocata dal ricorrente quale parametro per censurare la determinazione del reddito, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito dell'accertamento.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis
La norma è richiamata per contestare la rettifica del reddito d'impresa; la Corte ha affermato che non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto del giudice di merito.
Richiamato per la modifica della formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
d.l. n. 83 del 2012 conv. con l. n. 134 del 2012
Richiamato per la modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che circoscrive il vizio all'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato indirettamente nel contesto del requisito di specificità e dell'onere di allegazione probatoria, ma non oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare la mancata pronuncia su un'eccezione o per sollecitare una rivalutazione del merito.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede assoluta specificità: la parte deve indicare con precisione la domanda o eccezione, l'atto o verbale in cui è stata formulata e il momento processuale in cui è stata proposta.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non esige la trascrizione integrale degli atti, ma impone che il contenuto rilevante sia riportato e la sua collocazione nel fascicolo sia chiaramente indicata, così da consentire il controllo senza autonome ricerche della Corte.
- La denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito: è ammissibile solo se si assume un errore di sussunzione, restando preclusa ogni critica alla ricostruzione del fatto materiale.
- In tema di accertamento del reddito, la censura in cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di norme tributarie, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze economiche e della capacità reddituale del contribuente.
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