Cassazione Penale, Ordinanza n. 23308/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla fascia più elevata del tasso alcolemico. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura era diretta a contestare la sufficienza della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la diminuente, nonostante l'assenza di precedenti e in relazione alla situazione concreta valutata in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice può legittimamente fondare il mancato riconoscimento sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza. La Corte ha inoltre valorizzato, come già fatto in appello, l'elevato tasso alcolemico accertato e l'atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto durante gli accertamenti di polizia giudiziaria. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave del tasso alcolemico.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente a giustificarne la concessione.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha inciso sui presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per evidenziare la modifica dell'art. 62-bis c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il trattamento di favore.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta, di per sé, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile se non è manifestamente illogica o meramente apparente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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