Cassazione Penale, Ordinanza n. 23269/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il tentativo di estorsione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile del tentativo di estorsione. Ha dedotto, in sintesi: 1) la violazione del diritto a rendere dichiarazioni spontanee, assumendo che il processo fosse stato celebrato con rito cartolare; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3), 4), 5) e 7) censure sull'attendibilità della persona offesa, sull'elemento soggettivo e sulla qualificazione giuridica dei fatti; 6) doglianza sull'affermazione di responsabilità, chiedendo una rivalutazione delle prove; 8) censura sulla dosimetria della pena; 9) eccezione di prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto i motivi o manifestamente infondati o inammissibili per aspecificità, reiterazione di doglianze già respinte in appello, tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito, oppure perché non dedotti in appello. In particolare, ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato la reiterazione delle condotte, protratte per circa un anno e mezzo, e la gravità delle minacce anche di morte, per escludere l'art. 131-bis c.p.; ha altresì osservato che la diversa qualificazione in art. 392 c.p. era esclusa per assenza di una legittima pretesa creditoria. Quanto alla prescrizione, l'eccezione è stata reputata generica e comunque infondata, poiché il termine non era ancora decorso.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta risultava reiterata per circa un anno e mezzo e caratterizzata da minacce gravi, anche di morte.
art. 392 c.p.
La Corte ha escluso la riconducibilità dei fatti a tale ipotesi per mancanza di una legittima pretesa creditoria.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché le censure riproducevano motivi già dedotti in appello senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura sulla pena è stata dichiarata non consentita perché non previamente dedotta in appello.
art. 62 c.p. (prescrizione in materia di tentativo)
La Corte ha richiamato il termine di prescrizione per il tentativo di estorsione, pari ad anni sei e mesi otto, aumentabile per le interruzioni fino ad anni otto e mesi quattro.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente reiterative di quelle già proposte in appello, se non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è estranea al giudizio di legittimità, salvo che il ricorrente indichi specifici e decisivi travisamenti della prova valorizzata dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta risulti protratta nel tempo e connotata da reiterazione e gravità delle minacce o comunque dell'offesa.
- La diversa qualificazione di fatti in chiave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la presenza di una legittima pretesa creditoria; in mancanza, la riqualificazione non è praticabile.
- Le questioni sulla dosimetria della pena non sono deducibili in cassazione se non sono state specificamente prospettate come motivi di appello.
- L'eccezione di prescrizione deve essere specifica e supportata da un corretto calcolo del termine, altrimenti è inammissibile o manifestamente infondata.
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