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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23268/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 18/09/2024. Il primo ricorrente deduceva il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sostenendo che essa avrebbe dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio; la Corte rileva però che tale mancato riconoscimento era parte dell'accordo intervenuto tra le parti e che la pena concordata era comunque legale. Il secondo ricorrente contestava: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un terzo, invocando l'art. 63, comma 2, c.p.p.; 2) la propria affermazione di responsabilità, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio; 3) la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo del secondo ricorso aspecifico e meramente reiterativo di censure già disattese in appello, ha escluso la possibilità di rivalutare il merito probatorio, e ha dichiarato inammissibile anche la censura sull'aggravante perché non dedotta specificamente in appello.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Per il primo ricorrente, il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità è stato ritenuto parte dell'accordo sulla pena; per il secondo, le doglianze sono state ritenute in parte non specifiche, in parte volte a ottenere una rivalutazione del fatto, e in parte nuove perché non proposte in appello.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzo; la Corte esclude la fondatezza della censura perché il profilo non incide sull'accertamento dei fatti del processo

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo di ricorso privo di specificità e fondato sulla mera reiterazione di censure già proposte in appello

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che non sono deducibili in cassazione censure non previamente proposte come motivi di appello

  • art. 3, legge 7 novembre 2000, n. 12

    non citata nel testo

  • sentenza Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023

    richiamata quale fonte dell'attenuante del fatto di lieve entità menzionata nel ricorso

  • Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01

    richiamata per il principio secondo cui, nel controllo sulla pena concordata, il giudice verifica solo la legalità della pena e non può modificarla

  • Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01

    richiamata per il principio secondo cui il giudice di appello non deve neppure valutare la congruità della pena concordata

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione avverso una decisione che recepisce un accordo sulla pena, il controllo del giudice di legittimità o di appello riguarda la sola legalità della pena concordata, non anche la sua congruità, e il giudice non può modificare unilateralmente l'intesa tra le parti.
  • Quando il mancato riconoscimento di un'attenuante o di un beneficio è espressione dell'accordo processuale sulla definizione del trattamento sanzionatorio, la parte che vi ha aderito non può dolersene in sede di impugnazione.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi privi di specificità, cioè quelli che si limitano a riprodurre censure già disattese in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione dei criteri di apprezzamento delle prove adottati dal giudice di merito, salvo specifiche doglianze di travisamento decisive e previamente dedotte.
  • Le censure non proposte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità.
  • La deduzione di inutilizzabilità di una dichiarazione resa da terzo è inammissibile quando, per come articolata, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non mostra una incidenza concreta sull'accertamento del fatto di reato oggetto del processo.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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