Cassazione Penale, Ordinanza n. 23271/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina aggravata. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sull'affermazione di responsabilità e ha lamentato la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, in particolare le conversazioni intercorse tra lui e una persona indicata nel testo. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, oltre a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e dei dati probatori, attività preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta non nella rapina ex art. 628 c.p., ma nella ricettazione ex art. 648 c.p.; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la motivazione di merito dava conto in modo logico e sufficiente degli elementi costitutivi del delitto contestato e della mancata allegazione, da parte dell'imputato, di elementi idonei a sostenere la ricostruzione alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie e perché la prova asseritamente decisiva non aveva i requisiti della decisività richiesti dall'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva correttamente qualificato il fatto come rapina aggravata e aveva fornito una motivazione adeguata sulla sussistenza del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Ai fini del ricorso per cassazione, la prova omessa o non valutata è decisiva solo se, confrontata con la motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero se la sua mancata assunzione o valutazione incide sulla struttura portante della sentenza.
Norma richiamata per la qualificazione del fatto come rapina aggravata, ritenuta correttamente applicata dalla Corte di merito.
Norma evocata dalla difesa come qualificazione alternativa del fatto in termini di ricettazione, ma esclusa dalla Corte di cassazione.
Cassa delle ammende
Somma irrogata in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa lettura degli stessi dati processuali.
- La censura per mancata assunzione di una prova è ammissibile solo se la prova dedotta abbia carattere decisivo, cioè sia idonea, se acquisita o valutata, a determinare con certezza una decisione diversa o a incidere sulla struttura motivazionale della sentenza.
- La doglianza che ripropone in cassazione motivi già dedotti e disattesi in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto proposta dal ricorrente è infondata quando la motivazione di merito descrive in modo coerente e completo gli elementi costitutivi del reato ritenuto e non emergono dati specifici idonei a sostenere la ricostruzione alternativa.
Come è indicizzato
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