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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23270/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in appello per rapina impropria aggravata, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto. Hanno dedotto, con un primo motivo comune, l'erronea affermazione di responsabilità per rapina impropria aggravata, sostenendo che la condotta non integrasse la violenza richiesta dal delitto di rapina, ma al più un furto tentato, perché vi sarebbe stato un mero strattonamento privo di sufficiente forza impeditiva. Nel medesimo motivo hanno anche contestato l'applicazione della circostanza aggravante, assumendo che fosse stata valorizzata la presenza di sole due persone e non di cinque. Con il secondo motivo hanno lamentato il difetto di motivazione sulla determinazione della pena base, ritenendo che, caduta la rapina, fosse erronea la base sanzionatoria fissata per tale reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi. Ha affermato che il giudice di appello aveva correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi della rapina, richiamando il principio per cui è sufficiente anche un ridotto coefficiente di forza impeditiva, idoneo a produrre coazione fisica assoluta o relativa. Ha poi chiarito che l'aggravante applicata non era quella invocata dai ricorrenti, ma quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1 c.p., relativa alla simultanea presenza di più persone, ritenuta correttamente sussistente. Conseguentemente ha ritenuto corretto anche il trattamento sanzionatorio e la pena base su cui erano stati effettuati gli aumenti per continuazione. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 1 c.p.

    La circostanza aggravante richiamata è quella della simultanea presenza di più persone, distinta dall'aggravante evocata erroneamente dai ricorrenti; nel caso concreto è stata ritenuta integrata.

  • art. 112, comma primo, n. 1 c.p.

    La norma è stata richiamata solo per chiarire che l'aggravante contestata non era questa; la doglianza basata su tale articolo è stata reputata manifestamente infondata perché la norma non era quella applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della rapina, è sufficiente anche un contenuto livello di forza impeditiva, purché idoneo a incidere sulla libertà di azione della vittima e a determinare una coazione fisica, assoluta o relativa.
  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondata la censura che attacchi un'aggravante diversa da quella effettivamente applicata nella sentenza impugnata.
  • La presenza simultanea di più persone può integrare l'aggravante prevista per la rapina, quando la contestazione e la motivazione di merito ne diano conto in modo corretto.
  • Se la doglianza sulla pena base presuppone l'accoglimento di un motivo che nega l'esistenza del reato base e tale motivo è infondato, anche la censura sul trattamento sanzionatorio resta priva di fondamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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