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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23266/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso contro la sentenza del Tribunale di Monza che aveva applicato, su accordo ex art. 444 c.p.p., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa per un episodio di trasporto di circa 54 kg di cocaina occultati in un doppiofondo dell'autovettura. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto derubricare la condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il ruolo effettivo dell'imputato e ritenendo non decisivo il solo dato quantitativo della sostanza. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa valutazione del fatto concordato e del capo d'imputazione, non consentita nei ristretti limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza non riguardava una vera erronea qualificazione giuridica, ma pretendeva una rivalutazione della fattispecie in termini di lieve entità, questione estranea ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre rilevato che, nel patteggiamento, l'accordo esonera l'accusa dall'onere della prova e la motivazione può essere sintetica, essendo sufficiente il richiamo al capo d'imputazione, alla correttezza della qualificazione giuridica, alla verifica dell'art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena concordata, che limita il perimetro delle successive impugnazioni

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per il trasporto di una ingente quantità di cocaina

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 73, comma 1, per la contestazione aggravata

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990

    invocato dal ricorrente come ipotesi di lieve entità, ma ritenuto non deducibile nei limiti dell'impugnazione proposta

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come fonte dei soli casi in cui è ammessa l'impugnazione della sentenza di patteggiamento; la doglianza proposta ne esula

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato quale verifica doverosa, in sede di patteggiamento, dell'assenza di cause che impongano una pronuncia immediata di proscioglimento

  • art. 27 Cost.

    citato in relazione alla verifica della congruità della pena patteggiata ai fini costituzionali

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    norma applicata per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso

  • L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50

    richiamata come disposizione che ha introdotto i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena è impugnabile solo nei casi tassativi previsti dalla legge; non è consentito rimettere in discussione, sotto forma di deduzione sulla qualificazione giuridica, una diversa lettura del fatto concordato dalle parti.
  • Nel patteggiamento il giudice può motivare in forma sintetica, purché dia conto della correttezza della qualificazione giuridica, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
  • L'accordo ex art. 444 c.p.p. esonera l'accusa dall'onere della prova e preclude contestazioni che mirino a ottenere una rivalutazione del merito del fatto o della sua minore gravità.
  • La doglianza che chieda di qualificare il fatto come di lieve entità, quando ciò presupponga una nuova valutazione degli elementi fattuali già confluiti nell'accordo, non rientra nei motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento.
  • Se il ricorso contro il patteggiamento è proposto fuori dai limiti legali di impugnazione, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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