Cassazione Penale, Ordinanza n. 23267/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la responsabilità penale per fatti relativi alla detenzione e messa in vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e per il correlato delitto di ricettazione. Nel ricorso deduceva: 1) l'istantaneità della consumazione del reato, senza però indicare in modo specifico le conseguenze favorevoli derivanti dalla censura né il momento costitutivo da prendere in considerazione; 2) l'assenza di consapevolezza della manipolabilità del bene; 3) la non configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. per asserita grossolanità del falso; 4) l'asserita irrilevanza penale dei fatti in ragione dell'annullamento della registrazione del marchio Adidas da parte della Corte di giustizia UE; 5) doglianze sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che le censure erano in gran parte generiche, aspecifiche o meramente assertive e tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto aspecifiche le censure sulla consumazione del reato, apodittiche quelle sulla consapevolezza della manipolabilità del bene, manifestamente infondata la tesi sulla grossolanità del falso e sulla pretesa incidenza dell'annullamento del marchio, oltre che generiche le doglianze sulla responsabilità e sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta compiuta, logica e non contraddittoria, e quindi non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
non è necessario che la manipolazione sia stata effettuata da chi abbia posto in vendita il bene contraffatto
Il delitto è configurabile anche quando il soggetto ponga in vendita beni contraffatti non da lui materialmente manipolati; la tutela riguarda la fede pubblica e il reato è di pericolo, senza necessità di un effettivo inganno dell'acquirente.
La deduzione relativa alla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta priva dei requisiti di specificità richiesti per essere scrutinata in cassazione.
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la genericità e la mera riproposizione di censure già disattese in appello non consentono il vaglio di legittimità.
integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana
La grossolanità della contraffazione non esclude il reato quando il marchio è idoneo a ledere la fede pubblica; il delitto non richiede la riuscita dell'inganno.
ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso ed incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, è comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilità alla casa produttrice
Per i marchi notoriamente diffusi non è necessaria la prova della registrazione, ma occorre dimostrarne la rinomanza e l'immediata riferibilità al produttore; spetta all'incolpato fornire prova contraria.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, correlati alla motivazione impugnata e idonei a indicare in modo concreto le ricadute favorevoli della censura; la mera riproposizione di questioni già respinte o formule assertive determina l'inammissibilità.
- Le censure che richiedono una nuova valutazione del materiale probatorio, una diversa comparazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti sono estranee al sindacato di legittimità, salvo specifici travisamenti decisivi.
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e non esige la prova di un effettivo inganno dell'acquirente; è configurabile anche in presenza di contraffazione grossolana, purché il bene sia idoneo a ledere l'affidamento nei marchi o segni distintivi.
- Per i marchi di larghissimo uso e incontestata utilizzazione, la configurabilità del reato presuppone la dimostrazione della rinomanza e della notoria riferibilità del marchio al produttore; non è invece indispensabile la prova della registrazione.
- La particolare tenuità del fatto e le altre cause di non punibilità devono essere dedotte con motivi specifici e non possono essere efficacemente fatte valere in cassazione mediante doglianze generiche o meramente ripetitive.
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