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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16841/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

L'ente previdenziale dei giornalisti aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi e sanzioni relativi a quattro rapporti di lavoro di giornalisti, poi revocato in appello. La Corte d'appello aveva ritenuto che, nonostante la formale sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo, non fossero emersi gli elementi tipici del rapporto giornalistico subordinato: in particolare, non vi era prova di un'opera continuativa, perché i lavoratori non restavano a disposizione tra una prestazione e l'altra, né risultava affidata loro la responsabilità di un servizio nel giornale. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, con tre motivi connessi, violazione dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e degli artt. 1362 e 1363 c.c. per la lettura del requisito della disponibilità; violazione degli artt. 2094 c.c., 12 e 7 del contratto collettivo per non aver considerato che la disponibilità continuativa era compatibile con il riposo settimanale; violazione degli artt. 1362, 2094 e 2104 c.c. per non avere valorizzato la soggezione alle direttive dei capi servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati perché diretti, in sostanza, a sollecitare un nuovo esame del merito e una diversa valutazione dei fatti, attività precluse nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che gli elementi dedotti non erano di per sé sufficienti a dimostrare la subordinazione e che, in concreto, la Corte territoriale aveva accertato l'assenza di indici decisivi del lavoro giornalistico subordinato, ossia la permanente disponibilità e la responsabilità di un servizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 CCNL lavoro giornalistico

    recepito con DPR 153 del 1961

    Il requisito dello stare a disposizione va letto in relazione all'incarico ricevuto e alla continuità della prestazione, ma la sua insussistenza esclude la qualificazione come rapporto giornalistico subordinato.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le norme sull'interpretazione del contratto sono invocate per la lettura del rapporto, ma non possono essere utilizzate per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione richiede indici concreti non desumibili solo dalla formale disponibilità o dalla dedotta soggezione gerarchica, se non accertate in fatto.

  • artt. 12 e 7 CCNL lavoro giornalistico

    Richiamati per sostenere che la disponibilità permanente dei giornalisti fosse compatibile con il riposo settimanale, ma senza incidere sull'accertamento dell'assenza dei presupposti della subordinazione.

  • art. 2104 c.c.

    La soggezione alle direttive è un indice della subordinazione, ma deve risultare accertata in concreto e non può essere semplicemente affermata in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non consentendo una revisione del giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o di rivalutazione del merito, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso.
  • La qualificazione di un rapporto di lavoro giornalistico come subordinato richiede la verifica in concreto degli indici essenziali del vincolo di subordinazione, tra cui la permanente disponibilità del collaboratore e l'affidamento della responsabilità di un servizio; la loro assenza è decisiva per escludere la subordinazione.
  • Gli indici contrattuali e collettivi relativi alla collaborazione giornalistica devono essere letti in modo sistematico, ma non possono sovvertire un accertamento di fatto del giudice di merito quando questo abbia escluso in concreto gli elementi qualificanti del rapporto.
  • La deduzione della soggezione alle direttive del datore o dei capi servizio è rilevante solo se sorretta da accertamenti fattuali specifici e non può, da sola, colmare il difetto degli altri elementi tipici della subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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