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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07600/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una società operante nel settore dei viaggi e una dipendente che aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale, il pagamento di differenze retributive, TFR e la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Il Tribunale aveva accolto integralmente le domande; la Corte d’appello aveva confermato l’esistenza del rapporto e l’illegittimità del licenziamento, ma aveva rideterminato al ribasso le somme dovute. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte d’appello avrebbe riconosciuto differenze retributive pur avendo negato il superiore inquadramento, e avrebbe liquidato anche straordinari non allegati né provati, oltre a spese di lite ritenute sproporzionate; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la Corte d’appello fondato la decisione su lavoro straordinario mai specificamente allegato e sui conteggi del CTU; 3) omessa pronuncia/motivazione sul punto del lavoro straordinario e sulle domande effettivamente proposte; 4) contestazione della liquidazione delle spese di merito, ritenuta eccessiva e immotivata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, osservando in sintesi che la Corte territoriale aveva comunque riconosciuto l’inquadramento nel IV livello dalla scadenza del contratto di inserimento in base alle previsioni contrattuali, che le censure non coglievano la ratio decidendi, che il ricorso difettava di specificità perché non indicava dove fosse stato dedotto in appello il tema specifico del lavoro straordinario, e che le doglianze sulle spese si risolvevano in un generico dissenso valutativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese di legittimità perché il controricorso era tardivo, ed è stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che i motivi non colpissero adeguatamente la ratio della sentenza impugnata e che, in particolare, le doglianze sul superiore inquadramento, sulle differenze retributive e sul lavoro straordinario fossero formulate senza la necessaria specificità. Ha inoltre considerato non censurabile in cassazione la mera contestazione della liquidazione delle spese, perché priva di indicazione di specifiche violazioni di legge o di un vizio processuale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, per la tardività del controricorso. È stato infine disposto l’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro per la dedotta nullità della sentenza e per i vizi processuali denunciati, ma la Corte rileva che le censure non sono state formulate in modo coerente e specifico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per le doglianze di violazione di legge, ma la Corte evidenzia che nel caso concreto le censure sulla non contestazione e sull’art. 112 c.p.c. non sono state adeguatamente sviluppate.

  • art. 112 c.p.c.

    Serve come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte osserva che il motivo non individua correttamente il contenuto della domanda e non coglie le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla ripartizione tra fatti da provare e qualificazione giuridica dei conteggi, in collegamento con il principio di non contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle risultanze di causa.
  • Chi deduce in cassazione un vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione deve indicare in modo specifico dove il tema sia stato effettivamente introdotto nel giudizio di merito e in quale atto sia stato devoluto al giudice di appello.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a base della pretesa, non sulle valutazioni giuridiche o sull’interpretazione della disciplina legale o contrattuale utilizzata per i conteggi.
  • Quando una domanda di differenze retributive è stata già integralmente accolta in primo grado, l’appellante che voglia contestare singole voci del quantum deve specificare puntualmente il motivo di doglianza e non può limitarsi a una critica generica alla liquidazione complessiva.
  • La mera contestazione della misura delle spese di lite, senza indicazione di una specifica violazione normativa o di un vizio processuale, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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