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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

Un coniuge, dopo la separazione consensuale, ha chiesto la condanna dell'ex coniuge al pagamento del 50% delle somme da lui anticipate per l'acquisto in comproprietà indivisa di un immobile adibito a casa familiare e per il rimborso del mutuo ipotecario cointestato, nella parte eccedente la propria quota. Ha dedotto di avere sostenuto integralmente, con denaro proprio, caparra, acconti, spese notarili e rate di mutuo, mentre la controparte ha sostenuto che tali esborsi erano stati effettuati in adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare ex art. 143 c.c. o comunque come donazione indiretta. Il Tribunale aveva respinto la pretesa di regresso sulle rate di mutuo ma aveva riconosciuto, ex art. 2041 c.c., il rimborso di alcune anticipazioni relative all'acquisto; la Corte d'appello ha invece rigettato l'appello principale del coniuge e accolto l'appello incidentale dell'ex coniuge, escludendo ogni debito restitutorio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, violazioni degli artt. 115, 116, 112, 132 c.p.c., 2729 c.c., 1292, 1298 e 1299 c.c., 143 e 192 c.c., contestando sia la qualificazione dei pagamenti come adempimento dei doveri familiari, sia la motivazione della sentenza, sia la mancata considerazione della solidarietà passiva del mutuo e del diritto di regresso tra condebitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto e l'ottavo motivo di ricorso, ritenendo viziata la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui aveva respinto le domande e accolto l'appello incidentale. Ha invece dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha rilevato che la motivazione della decisione di merito non consentiva di seguire l'iter logico-giuridico seguito per escludere il diritto alla ripetizione e che, in particolare, la giustificazione data per le spese notarili era manifestamente illogica. Ha inoltre precisato che il contratto di mutuo cointestato, di per sé, non prova un diritto di regresso tra coniugi, occorrendo un accordo diverso che non risultava documentato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma richiamata per introdurre il procedimento sommario instaurato in primo grado.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Norma richiamata per la decisione resa dal Tribunale in forma di ordinanza.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o ignora i fatti non contestati; non basta una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutare con prudente apprezzamento una prova soggetta a regola diversa; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né omettere di decidere sui motivi di appello specificamente devoluti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e non apparente; il vizio ricorre quando non si ricava l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la censura è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1298 e 1299 c.c. sul tema dell'obbligazione solidale e dei rapporti tra condebitori.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra rapporti esterni verso il creditore e rapporti interni tra condebitori solidali.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato per il diritto di regresso del condebitore solidale che abbia pagato oltre la propria quota.

  • art. 143 c.c.

    L'obbligo di contribuzione dei coniugi va inteso in senso solidaristico, commisurato alle sostanze e alla capacità di lavoro di ciascuno, e può comprendere il sostegno economico alla casa familiare; tuttavia la ripetibilità delle somme dipende dalla concreta causa dell'attribuzione e dagli eventuali accordi tra i coniugi.

  • art. 192 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma sui rapporti tra coniugi in tema di restituzioni/contribuzioni, ma non è sviluppata come ratio autonoma decisiva nella decisione.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di indebito arricchimento accolta in primo grado e poi esclusa in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per escludere, in caso di accoglimento del ricorso, l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi o ex coniugi, i pagamenti eseguiti in costanza di matrimonio per la casa familiare o per il mutuo non sono automaticamente ripetibili: occorre verificare la concreta causa dell'attribuzione, gli accordi tra le parti e se l'esborso sia stato effettuato per adempiere al dovere di contribuzione familiare.
  • Il diritto di regresso tra condebitori solidali non si presume dal solo fatto della cointestazione del mutuo: esso presuppone un titolo idoneo o un accordo interno che disciplini diversamente i rapporti tra i coniugi rispetto all'obbligazione verso la banca.
  • Il giudice di merito, specie in controversie complesse sui rapporti economici familiari, deve esporre una motivazione effettiva e intelligibile che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; una motivazione meramente assertiva o illogica è censurabile per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: non basta contestare la ricostruzione del fatto o la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti e la censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la specifica ratio decidendi del giudice di merito.
  • Se uno dei coniugi sostiene di avere anticipato somme oltre la propria quota per l'acquisto di un immobile cointestato o per spese accessorie, la domanda restitutoria va esaminata distinguendo tra esborsi funzionali al progetto familiare e somme prive di giustificazione causale, con onere della prova a carico di chi pretende la restituzione.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiFamigliaContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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