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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30908/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava manifesta inammissibilità dell'istanza volta a verificare l'efficacia di un mandato d'arresto europeo (emesso dal GIP del Tribunale di Imperia il 26/05/2006, arresto provvisorio in Francia il 6/07/2006 e sentenza di estradizione del 12/07/2006 della Corte d'appello di Aix en Provence, eseguita il 10/08/2006). Ha dedotto due censure: (1) violazione dell'art.166 c.p.p. e del principio del contraddittorio per mancata comunicazione al tutore, essendo egli sottoposto a interdizione giudiziale (art.414 c.c.); (2) violazione dell'art.178, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.666, 127 e 221 comma 9 d.l. n.34/2020 per avergli negato la partecipazione dell'avvocato tramite piattaforma Teams e per lo svolgimento dell'udienza dell'8/2/2021 in sua assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente non era legittimato ad impugnare perché, essendo sottoposto a tutela antecedente al deposito del ricorso, l'impugnazione poteva essere proposta solo con l'intervento del tutore nominato. Perciò la questione di merito non è stata esaminata per carenza del rapporto processuale costituito regolarmente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la violazione del principio del contraddittorio; la Corte non ha valutato il merito della censura perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione

  • art. 414 cod. civ.

    Norma sulla interdizione giudiziale; rilevante perché il ricorrente era sottoposto a tutela/interdizione e quindi incapace di proporre personalmente l'impugnazione senza il tutore

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione al processo; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'eventuale violazione invocata per motivi di inammissibilità

  • art. 666, art. 127 e art. 221 comma 9 d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Norme richiamate rispetto alla partecipazione telematica e modalità processuali adottate durante l'emergenza COVID; la censura sul diniego di partecipazione tramite Teams non è stata esaminata nel merito

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta da chi non è legittimato (mancanza dell'intervento del tutore)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (determinata in 3.000 euro)

Massime di principio

  • Se il soggetto è sottoposto a tutela/interdizione, non può proporre impugnazioni personalmente: le impugnazioni devono essere proposte dal tutore o con il suo intervento; in caso contrario il rimedio verrà dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione
  • La corte può non entrare nel merito di censure procedurali (es. violazione del diritto di difesa o diniego di partecipazione telematica) se rileva un vizio formale di legittimazione che rende il ricorso inammissibile
  • Prima di proporre un ricorso, verificare sempre la capacità processuale e la regolarità della rappresentanza (tutore/amministratore di sostegno), nonché la tempestiva notificazione/coinvolgimento del rappresentante legale
  • Se si contesta la modalità di svolgimento dell'udienza (presenza via piattaforma telematica o assenza dell'interessato), è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione nel primo grado utile e documentare i tentativi di partecipazione o richiesta di autorizzazione telematica
  • La condanna alle spese e alle ammende può essere irrogata anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile; valutare il rischio di sanzioni pecuniarie prima di proporre impugnazioni manifestamente irregolari

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