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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura sulla valutazione probatoria basata su dati tecnici ("scatola nera" e cronotachigrafo) e sui margini di tolleranza/errore di tali strumenti; (2) contestazione della sussistenza del limite di velocità di 50 km/h per carenza di segnaletica e per le caratteristiche della strada (assenza di percezione come centro abitato); (3) vizio di interpretazione dell'art. 141 cod. strada: la Corte di merito avrebbe confuso il limite di velocità con la velocità prudenziale senza indicare quale velocità ex ante sarebbe stata adeguata; (4) vizi nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (artt. 222 e 218 cod. strada), per avere dimezzato la pena senza motivazione adeguata e senza applicare i criteri dell'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, richiamando i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): per contestare il travisamento della prova occorre indicare specificamente le prove travisate). Il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati: i giudici del merito hanno motivato che la strada attraversa aree commerciali rendendo esigibile la conoscenza e l'osservanza dei limiti e che l'obbligo di modulare la velocità ex art. 141 cod. strada richiede una condotta prudente soprattutto alla guida di un autotreno in prossimità di un incrocio. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha tenuto conto del concorso di colpa mitigando la sanzione accessoria (sospensione anziché revoca) e fissandone la durata in misura media edittale, motivazione ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)

    Norma sostanziale contestata: la condanna per omicidio stradale è stata confermata dai giudici di merito sulla base delle risultanze (cronotachigrafo e dinamica). La Cassazione non è entrata nel merito della ricostruzione fattuale.

  • art. 141 cod. strada

    Imposizione di dovere di regolare la velocità in relazione a intersezioni, condizioni ambientali e caratteristiche del veicolo; la Corte di merito ha ritenuto che, soprattutto per un conducente professionale e per un veicolo pesante, fosse esigibile una velocità particolarmente prudente in prossimità dell'incrocio.

  • art. 222 cod. strada

    Norma che disciplina le sanzioni amministrative accessorie relative alla circolazione; la Corte di merito ha applicato la sospensione della patente in luogo della revoca, tenendo conto del concorso di colpa.

  • art. 218 cod. strada

    Disciplina dei criteri di determinazione della sanzione accessoria; la Corte territoriale ha valutato i parametri rilevanti e ha motivato la scelta della sanzione più lieve nella misura media edittale.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena. Richiamato dalla difesa come parametro per la quantificazione della sanzione accessoria; la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale sufficiente e non richiesta ulteriore puntuale articolazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limite del sindacato della Cassazione sulla motivazione: il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza delle considerazioni del giudice di merito ma non può effettuare un nuovo apprezzamento del compendio probatorio salvo il concreto travisamento della prova indicato in modo specifico.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla prova peritale e tecnica; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dimostrare travisamento o nullità nella valutazione delle prove tecniche.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato nella prima censura (riguardo alla colpa e alla causalità). La Corte ha condiviso la ricostruzione del nesso causale e della colpa sulla base degli elementi probatori.

  • artt. 5 e 47 c.p.

    Norme richiamate nella contestazione (come riferimenti generali al tipo di responsabilità e alle misure), senza che la Cassazione abbia ritenuto i rilievi difensivi idonei a scalfire la motivazione dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione del fatto è limitato: non può riesaminare liberamente il compendio probatorio salvo che sia dimostrato, in modo specifico, un travisamento della prova.
  • Le censure generiche che chiedono una diversa valutazione delle prove tecniche (scatola nera, cronotachigrafo) senza indicare puntualmente quali elementi sarebbero travisati sono inammissibili.
  • Al conducente professionale di veicoli pesanti è richiesto un maggior grado di vigilanza e prudenza: la conoscenza e l'osservanza della segnaletica e dei limiti non può essere esclusa facilmente in presenza di attività commerciali e di incroci prevedibili.
  • L'art. 141 cod. strada richiede una valutazione ex ante della velocità prudenziale: la colpa deriva dalla mancata adozione di una condotta che permetta di fronteggiare ostacoli prevedibili, inclusi gli errori altrui non totalmente imprevedibili.
  • La determinazione e la mitigazione di sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice del merito non esige una motivazione particolarmente analitica quando la scelta è congruamente inserita nel quadro motivazionale (es. riduzione da revoca a sospensione per concorso di colpa).
  • Per impugnare con successo una condanna fondata su dati tecnici è necessario proporre specifiche, tecnicamente supportate obiezioni sulle metodologie di estrazione e sui margini di errore, non semplici dubbi o alternative ricostruzioni.

Testo integrale

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