Cassazione Civile, Ordinanza n. 19012/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da creditori di una società nei confronti di un atto di compravendita transattiva con cui un soggetto, garante fideiussore dei debiti sociali, aveva trasferito ai propri figli l'intero patrimonio. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto ex art. 2901 c.c.; la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli dei figli, confermando la decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., sostenendo che l'atto fosse oneroso perché posto a tacitazione di crediti dei figli verso la società e in assunzione del debito ex art. 1272 c.c., non gratuito come ritenuto dalla Corte territoriale; 2) violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c., per avere la Corte valutato l'eventus damni con riferimento al patrimonio del fideiussore e non a quello della debitrice principale, che avrebbe conservato beni di valore; 3) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., deducendo che l'atto sarebbe stato compiuto per adempiere un debito scaduto, e contestando la statuizione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., perché il credito delle banche sarebbe sorto solo dopo l'atto dispositivo, mentre la Corte d'appello aveva valorizzato la fideiussione e la nascita del credito garantito. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso e ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che: l'atto era correttamente qualificato come gratuito; per l'azione revocatoria nei confronti del fideiussore rileva il patrimonio del disponente e non quello di altri coobbligati; la questione dell'adempimento di debito scaduto era nuova e quindi inammissibile; e la revocatoria è esperibile anche rispetto a debiti futuri garantiti da fideiussione, assumendo rilievo la data di nascita del credito garantito e la consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., del negozio dispositivo. Ha ritenuto infondati i motivi di ricorso: la qualificazione dell'atto come gratuito non è stata scalfita; la valutazione dell'eventus damni sul patrimonio del fideiussore è corretta; la questione del pagamento di debito scaduto era nuova e dunque inammissibile; la revocatoria può colpire anche atti successivi alla fideiussione in presenza di credito non ancora esigibile ma già sorto in relazione al rapporto garantito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
1° comma, n. 1; 1° comma, n. 2; 3° comma
L'azione revocatoria ordinaria richiede l'esistenza di un debito anche non esigibile; per gli atti del fideiussore conta il momento di nascita del credito garantito e, in caso di atto gratuito, la sola consapevolezza del pregiudizio. La qualificazione dell'atto come gratuito o oneroso è decisiva ai fini del regime applicabile.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il disponente avesse assunto in proprio i debiti della società verso i figli, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente.
È preclusa in appello la proposizione di un nuovo tema d'indagine che non costituisca mera difesa ma introduca una questione nuova; le rationes dichiarate inammissibili non devono essere ulteriormente censurate se la declaratoria di inammissibilità è la vera ragione decisoria.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di un credito, anche non ancora esigibile; la sua tutela non presuppone che il credito sia già scaduto al momento dell'atto dispositivo.
- Quando il debitore è fideiussore di obbligazioni future del debitore principale, gli atti di disposizione compiuti dopo la prestazione della garanzia possono essere revocati se pregiudicano le ragioni del creditore, dovendosi avere riguardo al momento di insorgenza del credito garantito e alla consapevolezza del pregiudizio.
- Nell'azione revocatoria promossa contro il fideiussore che ha disposto del proprio patrimonio, la valutazione dell'eventus damni riguarda il patrimonio del disponente e non quello di altri coobbligati o della debitrice principale.
- La qualificazione di un atto come gratuito o oneroso dipende dall'esistenza di un effettivo sinallagma tra attribuzione e corrispettivo; in mancanza di tale nesso, l'atto non può essere trattato come oneroso ai fini della revocatoria.
- In appello non sono proponibili nuovi temi di indagine che introducano questioni diverse da quelle già devolute, mentre la parte soccombente deve censurare soltanto la vera ratio decidendi, specie quando il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del motivo e svolto sul merito solo argomentazioni ad abundantiam.
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