Cassazione Civile, Ordinanza n. 09520/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro il silenzio-rifiuto. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccedenza, per gli anni dal 1 febbraio 2007 al 2014, sulle rendite periodiche corrisposte dall'INPS a titolo di pensioni complementari. La domanda si fondava sull'applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1 gennaio 2007. Dopo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo documentato il credito e applicabile il regime agevolato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, sostenendo che i montanti previdenziali oggetto di rimborso erano maturati tutti entro il 30 settembre 1999, data di soppressione della gestione complementare INPS, e che quindi ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" non si applicava il nuovo regime agevolato, ma il regime tributario previgente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Il regime fiscale agevolato ivi previsto, con aliquota del 15%, non si applica ratione temporis ai montanti maturati da soggetti iscritti a "vecchi fondi" prima della disciplina transitoria rilevante nel caso.
art. 23, comma 5, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2007, ma per i montanti maturati fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente.
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Per i lavoratori assunti ante 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite in base alla l. n. 421 del 1992, i montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a quella data.
art. 64, l. 17 maggio 1999, n. 144
Ha disposto la soppressione, dal 1 ottobre 1999, dei fondi integrativi presso gli enti del parastato, compresa la gestione speciale INPS.
La Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati come base del regime di tassazione separata per la sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative.
art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482
Richiamato per la ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dal rendimento dei fondi previdenziali integrativi, secondo la giurisprudenza citata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato con il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di fondi previdenziali integrativi, il regime fiscale applicabile alle prestazioni dipende dal momento di maturazione dei montanti e dalla disciplina transitoria vigente, non dalla sola data di percezione della rendita.
- Per i cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" soppressi, il nuovo trattamento agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 non si applica ai montanti maturati entro il limite temporale fissato dalla normativa transitoria, restando ferma la disciplina previgente.
- Quando la decisione impugnata si pone in contrasto con un principio di diritto già consolidato in tema di interpretazione intertemporale della disciplina fiscale delle pensioni complementari, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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