Cassazione Civile, Ordinanza n. 36379/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condomino ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua impugnazione ex art. 1137 c.c. contro una delibera assembleare del 9 luglio 2014. La controversia riguardava, da un lato, la dedotta tardività o irregolarità della convocazione dell'assemblea, perché la raccomandata sarebbe giunta in giacenza e non sarebbe stato considerato un preteso avviso di giacenza; dall'altro, l'addebito al ricorrente di spese indicate come straordinarie, che egli riteneva imputabili al nudo proprietario e non al couseufruttuario. I due motivi del ricorso sono stati formalmente impostati come nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sulle doglianze di appello. Nella memoria il ricorrente ha anche richiamato un preteso giudicato esterno relativo ad altra sentenza della Corte d'appello di Venezia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse in realtà esaminato e respinto entrambe le doglianze, sicché non vi era omessa pronuncia ma, al più, una critica alla correttezza della motivazione o alla valutazione delle questioni di fatto e di diritto. Di conseguenza, i motivi avrebbero dovuto essere eventualmente veicolati come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. o come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., non già come nullità per omessa pronuncia. La Corte ha inoltre osservato che, anche riqualificando le censure, operava la preclusione della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; ha poi confermato nel merito l'impostazione della Corte d'appello sulla convocazione condominiale e sulla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, valorizzando l'art. 1335 c.c., gli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., nonché l'art. 1004, comma 2, c.c. e l'art. 67, comma 8, disp. att. c.c. Infine, ha escluso che il giudicato esterno invocato fosse rilevante, sia per difetto di prova del suo passaggio in giudicato, sia per mancanza di identità o dipendenza tra i diversi rapporti e le diverse deliberazioni assembleari. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato però dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma che consente l'impugnazione delle deliberazioni condominiali da parte del condomino che le ritenga invalide
il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda, eccezione o istanza; non ricorre quando la questione sia stata esaminata e rigettata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità processuale non può essere utilizzata per censurare una decisione che ha comunque statuito sul punto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il corretto parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sulle questioni giuridiche decise
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
può riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti oggi consentiti dal sindacato di legittimità
in presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
i motivi sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata
la presunzione di conoscenza degli atti recettizi opera quando la dichiarazione è giunta all'indirizzo del destinatario; per la raccomandata è sufficiente la prova dell'arrivo all'indirizzo tramite avviso di ricevimento o compiuta giacenza
ogni condomino ha diritto di intervenire all'assemblea e deve essere posto in condizione di farlo mediante regolare convocazione
l'avviso di convocazione assembleare è atto unilaterale recettizio e deve pervenire al destinatario almeno cinque giorni prima della prima convocazione
le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione restano a carico dell'usufruttuario
delimita le spese che, per loro natura, gravano sul nudo proprietario, distinguendole da quelle imputabili all'usufruttuario
art. 67, comma 8, disp. att. c.c.
nel regime successivo alla riforma del 2012, nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente verso l'amministratore per i contributi condominiali
il giudicato esterno deve essere provato mediante certificazione del passaggio in giudicato
il divieto di nuovi documenti in cassazione non opera solo nei casi in cui il giudicato esterno sia realmente rilevante nel medesimo rapporto giuridico
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette completamente di decidere su una domanda, eccezione o istanza; se la questione è stata trattata e respinta, il difetto denunciabile è semmai di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve essere calibrata sul reale contenuto della decisione impugnata: una critica alla motivazione o alla valutazione del fatto non può essere trasformata in una denuncia di nullità per omessa pronuncia.
- In materia condominiale, l'avviso di convocazione dell'assemblea è atto unilaterale recettizio: per la validità della delibera il condominio deve provare che la comunicazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario almeno cinque giorni prima della prima convocazione, potendo operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di averne notizia.
- La qualificazione delle spese tra ordinarie e straordinarie, ai fini del riparto tra usufruttuario e nudo proprietario, dipende dalla funzione concreta dell'intervento e può includere tra le spese dell'usufruttuario anche le riparazioni straordinarie rese necessarie dalla mancata esecuzione di manutenzione ordinaria.
- Il giudicato esterno è rilevante in cassazione solo se riferibile allo stesso rapporto giuridico o a un nesso di dipendenza tale da vincolare la decisione del caso concreto; in difetto di identità del rapporto o di prova del giudicato, esso non produce effetti preclusivi.
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