Cassazione Civile, Ordinanza n. 21167/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente di un'università pubblica aveva ottenuto il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un processo penale relativo a fatti connessi al servizio, conclusosi con proscioglimento. L'amministrazione gli aveva spontaneamente rimborsato una somma ritenuta corrispondente a importi congrui secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato, ma il dipendente chiedeva una somma maggiore. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo vincolante anche per il giudice il parere di congruità dell'Avvocatura, limitando il rimborso ai minimi dei parametri forensi. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: nullità per tardiva produzione e rilascio del parere e per suo uso decisivo in giudizio; omessa pronuncia sulla domanda e sulle deduzioni difensive; violazione dell'art. 18 d.l. n. 67/1997, dell'art. 12 d.m. n. 55/2014 e dell'art. 1720 c.c., sostenendo che il parere non fosse vincolante per il giudice e che il rimborso dovesse essere valutato in concreto; ulteriore omessa pronuncia sulla seconda decurtazione applicata per una seconda causa penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo, dichiarando inammissibili il primo, il secondo e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato è necessario per il rimborso ex art. 18 d.l. n. 67/1997, ma non è vincolante per il giudice nella controversia tra dipendente e amministrazione sull'entità del rimborso: il giudice deve sottoporlo a vaglio in relazione a affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per la tardiva costituzione della resistente e l'ammissione del parere, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato nel primo motivo per contestare la produzione del parere in prossimità dell'udienza; la Corte ha ritenuto irrilevante la tardività rispetto alla natura del parere come elemento della fattispecie del diritto al rimborso.
Richiamato nel secondo e quinto motivo; la Corte ha precisato che l'omessa motivazione su singole allegazioni non equivale a omessa pronuncia sulla domanda.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure che in realtà investivano la motivazione o il merito.
art. 18, comma 1, d.l. n. 67 del 1997 conv. in L. n. 135 del 1997
«sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato»
Il parere dell'Avvocatura è requisito imprescindibile per consentire il rimborso, ma non vincola il giudice nella causa promossa dal dipendente per ottenere un importo maggiore; il giudice deve sottoporlo a vaglio di congruità e ragionevolezza.
art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
Richiamato nel quarto motivo in relazione ai parametri forensi per la liquidazione delle spese, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo decisivo il corretto uso dell'art. 18 d.l. n. 67/1997.
Richiamato dal ricorrente in via concorrente per fondare il diritto al rimborso delle spese del mandatario/dipendente, ma la decisione si è concentrata sulla disciplina speciale dell'art. 18 d.l. n. 67/1997.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel regime del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per fatti di servizio, il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato è necessario ai fini dell'erogazione del rimborso, ma non esaurisce il sindacato giudiziale quando sorga una controversia sull'ammontare dovuto.
- Il giudice chiamato a decidere sulla domanda del dipendente per un rimborso maggiore deve valutare nel merito la congruità del compenso/spesa sostenuta, alla luce dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti, senza limitarsi a recepire automaticamente il parere amministrativo.
- L'omessa considerazione di singole allegazioni difensive non integra di per sé omessa pronuncia, se il giudice si è comunque pronunciato sull'unica domanda proposta; il vizio di motivazione non è deducibile come tale nei limiti del vigente art. 360 c.p.c.
- Non sono rimborsabili, o comunque richiedono specifica verifica di necessità, le spese legali che risultino eccedenti rispetto a ciò che è strettamente necessario alla difesa del dipendente, avendo riguardo alle concrete scelte difensive e alle circostanze del caso.
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