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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00837/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori, tutti dipendenti di una società ferroviaria con qualifica di capo treno, avevano chiesto che, nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, fossero incluse specifiche voci economiche previste dalla disciplina aziendale e collettiva: l'incentivo per attività di scorta, l'incentivo per attività di riserva e l'indennità di assenza dalla residenza. Il tribunale, poi confermato in appello, aveva riconosciuto il diritto e liquidato le somme dovute. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la nozione europea di ferie retribuite fosse stata male applicata e che il d.lgs. 66/2003 recepisse direttive diverse; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della contrattazione aziendale, perché la retribuzione feriale sarebbe stata rimessa alla contrattazione collettiva che, nel caso concreto, escludeva quelle voci; 3) ancora violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che la retribuzione feriale può essere inferiore a quella ordinaria purché non irrisoria e non dissuasiva, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in relazione all'art. 18 l. 300/1970, per avere la Corte escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la questione era già stata decisa in controversie analoghe e che la Corte di merito si era attenuta ai principi euro-unitari e di legittimità: la retribuzione feriale deve comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e la verifica sull'idoneità della diminuzione retributiva a dissuadere dal godimento delle ferie è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia si era già pronunciata sulla questione e la valutazione delle singole voci resta al giudice nazionale. Ha inoltre respinto il quarto motivo, applicando il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La società ricorrente è stata condannata alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dal godimento effettivo delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina sulle ferie retribuite, letta in coerenza con la direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato quale parametro della retribuzione dovuta al lavoratore, in combinazione con la disciplina delle ferie retribuite.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato quale norma codicistica sulla fruizione delle ferie e sul relativo trattamento economico.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    Per i crediti di lavoro non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    È applicato in combinato disposto con l'art. 2948 c.c. per far decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto quando viene meno la stabilità della tutela reale nei rapporti a tempo indeterminato.

  • art. 18 l. 300/1970

    È richiamato solo come riferimento alla tutela reale, rilevante nella ricostruzione della decorrenza della prescrizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta nel periodo feriale deve includere tutte le voci economiche che siano connesse alle mansioni concretamente svolte e che riflettano lo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa incidere in modo dissuasivo sul godimento delle ferie.
  • La verifica circa l'idoneità della riduzione retributiva a dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, purché sorretto da motivazione non illogica e coerente con la natura continuativa delle voci retributive escluse.
  • Le norme collettive che disciplinano la retribuzione feriale vanno interpretate in modo conforme alla finalità della direttiva europea sulle ferie retribuite, dovendosi privilegiare la soluzione che assicuri un compenso non deterrente rispetto all'esercizio del diritto al riposo annuale.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa è già stata risolta dalla giurisprudenza unionale e la controversia richiede soltanto l'applicazione di quei principi al caso concreto.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti non ancora prescritti al momento dell'intervento normativo che ha modificato la stabilità reale del rapporto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniGiudizio di cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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