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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22715/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva ritenuto valide, ai fini probatori, le copie fotostatiche delle cartoline di ricevimento delle raccomandate (relative alla notificazione delle cartelle esattoriali sottostanti al preavviso di fermo). La ricorrente contestava la conformità delle copie agli originali, denunciando l'inesistenza degli originali e l'assenza del visto di conformità da parte dell'agente della riscossione, chiedendo che tali copie non fossero ritenute utilizzabili o che fosse ordinata la produzione degli originali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il disconoscimento della conformità operato dalla ricorrente fosse generico e contraddittorio (la ricorrente, pur sostenendo l'inesistenza degli originali, non ha proposta la querela di falso). Perciò le copie fotostatiche sono state valutate come idonee a sostituire gli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c., e le dichiarazioni in esse contenute, rese da pubblici ufficiali, hanno efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. È stato inoltre rilevato che la notifica del ricorso all'avvocato della parte resistente è valida e si è dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (conseguente obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato). Non sono state disposte spese in favore dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Le dichiarazioni rese da pubblici ufficiali contenute nei documenti hanno efficacia probatoria privilegiata; una volta ritenute i documenti equivalenti agli originali, le dichiarazioni in essi contenute possono essere valorizzate per il loro contenuto probatorio.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie fotostatiche non autenticate acquistano efficacia probatoria dell'originale a meno che non siano disconosciute in modo formale, specifico e non equivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; la Corte ha ritenuto il disconoscimento della ricorrente generico e dunque inefficace.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova documentale; la sentenza valorizza la disciplina della prova scritta nel contesto della valutazione della conformità delle copie.

  • art. 214 c.p.c.

    Riferimento alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata: il disconoscimento deve essere formale e tempestivo; la Corte osserva che l'onere di specificità vale anche per il disconoscimento della conformità delle copie.

  • art. 215 c.p.c.

    Norma sul procedimento di verificazione e accertamento della conformità degli originali; la Corte segnala contrasto giurisprudenziale sulla sua applicabilità ma ritiene comunque necessario che la contestazione sia sufficientemente specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Articolo richiamato come possibile ragione di cassazione (vizio di motivazione/interpretazione della prova); la Corte ritiene che il motivo non abbia colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e lo dichiara inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicabile al caso per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • querela di falso (procedura)

    Qualora una parte sostenga che i documenti prodotti dall'altra siano materialmente falsi o inesistenti, il rimedio procedimentalmente adeguato è la proposizione della querela di falso; la mancata proposizione della querela, se la parte afferma l'inesistenza degli originali, indebolisce la posizione disconoscitiva e rende utilizzabili le copie.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità di copie fotostatiche agli originali deve essere fatta in modo chiaro, specifico e tempestivo (prima udienza o prima risposta successiva alla produzione), indicando quale documento si contesta e in quali elementi differirebbe dall'originale.
  • Se si sostiene che i documenti prodotti sono materialmente falsi o che gli originali non esistono, è necessario proporre la querela di falso; l'assenza di tale iniziativa può portare il giudice a ritenere utilizzabili le copie.
  • Le copie non autenticate, se non efficacemente disconosciute, possono sostituire gli originali e consentire al giudice di valorizzare le dichiarazioni ivi contenute, specie se rese da pubblici ufficiali (art. 2700 c.c.).
  • Posizioni processuali contraddittorie della parte (es. prima contestare la conformità, poi negare l'esistenza degli originali senza querela di falso) nuocciono alla credibilità della censura e favoriscono l'ammissione probatoria delle copie.
  • La notifica eseguita all'avvocato costituito per la parte resistente è valida; errori materiali nell'intestazione di atti di costituzione (es. indicazione di un dipartimento diverso) possono essere considerati tali e non inficiare la regolarità della costituzione.
  • Il giudice ha discrezionalità: può comunque, in presenza di contestazioni specifiche, ordinare la produzione degli originali o adottare strumenti istruttori (verificazioni), ma ciò non sottrae alla parte l'onere di formulare una contestazione adeguata.

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