Cassazione Penale, Sentenza n. 42524/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per ingresso e soggiorno illegale, lamentando che il Giudice di pace avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa dell'accertamento, da parte dell'autorità amministrativa, dell'istanza di emersione del rapporto di lavoro presentata ai sensi dell'art. 103, comma 11, dl. 19 maggio 2020, n. 34. Sostiene quindi omissione di sospensione del giudizio prevista dalla norma citata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non autosufficiente: il ricorrente non ha indicato né prodotto alcuna documentazione che provasse l'effettiva presentazione dell'istanza di emersione né ha specificato in quale udienza tale documentazione sarebbe stata esibita. Per tali ragioni il motivo è stato ritenuto di mera genericità e il ricorso ha subito la declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), senza che si rilevasse colpa grave nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 103, comma 11
art. 103, comma 11, dl. 19 maggio 2020, n. 34
La norma prevede l'effetto sospensivo del procedimento penale in presenza di istanza di emersione; la Corte osserva tuttavia che l'eccezione deve essere provata: in assenza di documentazione e indicazioni specifiche la richiesta di sospensione non può essere accolta.
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Consiste nella norma sanzionatoria richiamata per il reato contestato (ingresso e soggiorno illegale); la sospensione del giudizio poteva riguardare il procedimento relativo a tale reato se fosse stata provata l'istanza amministrativa.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma.
codice di procedura penale, art. 616
La norma consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha equitativamente fissato la somma in 3.000 euro.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che non risultano elementi tali da ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha impedito l'aggravamento della sanzione disciplinare oltre quanto disposto dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Se si invoca la sospensione del processo per la presentazione di un'istanza amministrativa (es. istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020), è indispensabile provare in maniera documentale l'effettiva presentazione e lo stato del procedimento amministrativo; assenza di prova comporta il rigetto dell'eccezione.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: vanno allegate le copie degli atti e dei documenti rilevanti e va indicato quando e dove tali documenti sono stati esibiti in primo grado; la genericità e la mancata produzione documentale rendono il ricorso inammissibile.
- La mera allegazione di un fatto processuale senza indicazioni probatorie specifiche non supera il vaglio di ammissibilità in Cassazione; bisogna documentare concretamente le circostanze su cui si fonda il motivo di ricorso.
- L'inammissibilità manifesta può comportare oneri a carico del ricorrente: spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla cassa delle ammende; tuttavia, se non emergono elementi di colpa grave, la misura resta entro gli ambiti previsti dalla norma.
- Prima di proporre ricorso per omessa sospensione del giudizio, verificare e conservare la prova dell'avvenuta istanza amministrativa (ricevute, protocolli, comunicazioni all'autorità amministrativa) e documentare l'eventuale rapporto con il procedimento penale (date, udienze).
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