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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22570/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR Lombardia e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese sono compensate in considerazione del sopravvenuto intervento chiarificatore delle Sezioni Unite nel corso del giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da una società per somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di ILOR e IRPEG per i periodi d’imposta 1986, 1987 e 1988. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo prescritto il credito, in assenza di atti interruttivi. La società aveva impugnato il diniego limitatamente al credito IRPEG, sostenendo che l’art. 2, comma 58, della l. n. 350/2003 vieterebbe all’Amministrazione di opporre la prescrizione per le eccedenze IRPEF e IRPEG relative alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. La CTR aveva accolto l’appello, ritenendo la norma un divieto per l’Agenzia di eccepire la prescrizione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 e dell’art. 2946 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente negato all’Ufficio il potere di eccepire la prescrizione del credito tributario. La Corte richiama poi il principio delle Sezioni Unite n. 12284/2024, secondo cui il divieto per l’Amministrazione di far valere la prescrizione opera per un periodo decennale decorrente dal 1 gennaio 2004 e non in modo illimitato; nel caso concreto, essendo l’istanza del 2017, il termine risultava spirato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 58, L. n. 350/2003

    dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997

    pone a carico dell'Amministrazione finanziaria un obbligo di non far valere la prescrizione del diritto al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, ma tale divieto ha durata decennale decorrente dal 1° gennaio 2004.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria decennale; il divieto di eccepire la prescrizione non può operare oltre un nuovo periodo decennale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la decisione impugnata, di pronunciare nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 2934 ss. c.c.

    richiamati per la regola generale di estinzione del diritto per prescrizione, cui torna applicabile il regime ordinario dopo il decorso del termine di operatività del divieto.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    evocati come profilo di possibile illegittimità costituzionale di una imprescrittibilità sine die del credito di rimborso, per ragionevolezza e buon andamento.

Massime di principio

  • La disposizione che vieta all'Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione di un credito di rimborso tributario non introduce un diritto imprescrittibile in senso assoluto, ma un regime speciale di inopponibilità temporalmente limitato.
  • Quando una norma speciale deroga alla regola generale della prescrizione, occorre interpretarla in modo conforme alla sua ratio e ai principi di ragionevolezza e buon andamento, evitando esiti di imprescrittibilità indefinita incompatibili con il sistema.
  • In tema di prescrizione, l'eccezione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare; l'erronea indicazione del termine o del dies a quo/dies ad quem integra questione di diritto rimessa al giudice.
  • Se il fatto storico decisivo è pacifico e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l'originaria domanda.
  • Il divieto per l'Amministrazione di opporre la prescrizione di crediti di rimborso IRPEF/IRPEG relativi a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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