Cassazione Penale, Sentenza n. 32953/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, sul rinvio dalla Cassazione, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ma confermato la responsabilità e le condanne per reati connessi alla guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti (art. 186 e 187 D.Lgs. 285/1992). Il ricorrente denunciava: 1) irregolare e tardivo deposito della sentenza d'appello e mancata notificazione dell'avviso di deposito; 2) vizio motivazionale per mancato accertamento del regolare funzionamento dell'etilometro e della considerazione del margine di tolleranza previsto dal D.M. 22/05/1990 n.196; 3) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.; 4) errata comparazione delle circostanze e irragionevole determinazione della pena ai sensi degli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto che la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito non produce effetti invalidanti quando sia stato proposto un tempestivo ricorso per cassazione (sanatoria). Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: i margini di tolleranza previsti dal D.M. 196/1990 concernono l'omologazione e sono già considerati nel risultato strumentale; inoltre l'onere, salvo specifica allegazione difensiva, grava sulla difesa per dimostrare l'inattualità o l'assenza dei controlli (esibendo il libretto metrologico o escutendo il dirigente competente). Sul terzo motivo ha ritenuto che la valutazione sulla tenuità (art.131-bis) è discrezionale e, nel caso concreto, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esclusione per la gravità della condotta (guida notturna, stato di grave alterazione per alcol e cocaina, causazione di sinistro). Sul quarto motivo ha confermato la correttezza del bilanciamento delle circostanze operate dai giudici di merito, che hanno adeguatamente motivato la scelta di equivalenza tra attenuanti e aggravante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art. 186
comma 2, lett. e), comma 2-bis, comma 2-sexies
Norma applicata per la fattispecie di guida in stato d'ebbrezza; la Corte territoriale e di legittimità hanno ritenuto provato lo stato di ebbrezza mediante l'alcoltest, salvo l'onere difensivo di contestare l'omologazione o i controlli.
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art. 187
Riferimento alle conseguenze in caso di guida con uso di sostanze stupefacenti e pericolosità del comportamento; applicata per la condotta che ha causato il sinistro.
Decreto Ministeriale 22 maggio 1990 n. 196
punto 4.1 (Errori massimi tollerati)
I margini di tolleranza indicati servono per l'omologazione e le revisioni degli etilometri e sono già considerati nei risultati forniti dallo strumento; non valgono come automatica causa di annullamento del dato senza specifica allegazione difensiva sull'assenza o inattualità dei controlli.
Codice di procedura penale, art. 548
L'avviso di deposito ha funzione informativa per l'imputato; la mancata o irregolare notificazione sospende il decorso del termine per impugnare, ma può essere sanata da un ricorso tempestivo in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 544
Richiamato in relazione al termine di deposito della sentenza; la Corte ha valutato la mancata notifica alla luce della giurisprudenza sulla sanatoria tramite tempestivo ricorso.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e discrezionale secondo i criteri dell'art.133 c.p.; la Corte ha ritenuto non ricorrenti i presupposti alla luce della gravità del comportamento.
Codice penale, artt. 62-bis, 69, 133
Norme rilevanti per la determinazione delle circostanze attenuanti/aggiuntive e per il giudizio di comparazione e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la comparazione discrezionale operata dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente di disporre il versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza non comporta automaticamente l'annullamento della stessa: se il ricorrente propone tempestivamente impugnazione in Cassazione la nullità è sanata.
- I margini di tolleranza previsti per l'etilometro dal D.M. 196/1990 riguardano l'omologazione e sono già considerati nel dato strumentale; per mettere in dubbio l'alcoltest la difesa deve allegare e provare l'assenza o l'inattualità delle verifiche periodiche (es. libretto metrologico, escussione del responsabile dei controlli).
- L'applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva e discrezionale basata sugli elementi di cui all'art.133 c.p.; la semplice invocazione è insufficiente se emergono elementi indicativi di elevata pericolosità (alto tasso alcolico, uso di stupefacenti, sinistro).
- La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è di competenza del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione; una motivazione lineare e coerente giustifica la scelta discrezionale anche dell'equivalenza.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo prova di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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