Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato sulla base di un mutuo fondiario stipulato da un soggetto poi deceduto e garantito da ipoteca su un immobile di proprietà di una società terza. Gli intimati proposero opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo l'accertamento dell'inesistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo. In primo grado il Tribunale, preso atto della rinuncia al precetto da parte del creditore, rigettò la domanda sull'inefficacia del titolo e dichiarò cessata la materia del contendere sulle altre domande; la Corte d'appello confermò. In cassazione gli eredi e le altre ricorrenti dedussero tre gruppi di censure: (1) violazione delle norme sulla titolarità del diritto ad agire e sul processo esecutivo, sostenendo che il creditore non aveva provato la propria legittimazione sostanziale quale cessionario del credito, poiché le cessioni in blocco richiamate nel precetto non erano state documentate nel giudizio di opposizione; (2) violazione delle norme sulla novazione e sull'interpretazione del contratto, contestando la qualificazione della transazione del 1999 come non novativa; (3) violazione dell'art. 1456 c.c. e dei criteri ermeneutici, contestando la validità/efficacia della clausola risolutiva espressa e sostenendo che il comportamento successivo del creditore ne avesse escluso l'operatività. Le ricorrenti insistevano anche sul fatto che, se la transazione fosse stata novativa, il precedente titolo sarebbe comunque rimasto definitivamente caducato e non sarebbe "rivissuto".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, che richiedeva accertamenti di fatto e che era stata prospettata solo in una comparsa conclusionale tardiva in appello, quindi correttamente non esaminata; inoltre, la Corte ha ribadito che il giudizio di opposizione all'esecuzione resta delimitato dai motivi di opposizione e non può essere accolto per ragioni diverse da quelle dedotte, salvo cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo. I motivi secondo e terzo sono stati respinti in parte come inammissibili e in parte infondati: la natura novativa o conservativa della transazione è stata considerata un accertamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata e coerente, non censurabile in cassazione; la Corte ha inoltre richiamato il giudicato esterno già formatosi tra le stesse parti su identiche questioni, e ha comunque condiviso il principio per cui, anche a prescindere dal carattere novativo, la risoluzione della transazione determina la caducazione dei suoi effetti e la reviviscenza del rapporto e del titolo originari. È stata ritenuta corretta anche l'interpretazione della clausola risolutiva espressa, intesa come previsione del diritto del creditore di riattivare l'intero credito originario e le relative garanzie in caso di inadempimento del debitore. Le ulteriori censure sono state dichiarate non conferenti o nuove e quindi inammissibili. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
Il giudizio di opposizione all'esecuzione resta delimitato dai motivi dedotti dall'opponente; non può essere accolto per ragioni diverse da quelle introdotte, salvo sopravvenuta cessazione della materia del contendere per caducazione del titolo.
Invocato dalle ricorrenti in tema di interesse ad agire e legittimazione del creditore procedente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo e fattuale.
Richiamato come norma sulla titolarità dell'azione, ma senza esito favorevole alle ricorrenti.
Richiamato in relazione all'onere di provare la titolarità del credito e della legittimazione sostanziale; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in chiave di tutela del diritto di difesa e della verifica giudiziale della titolarità del diritto azionato.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della necessità di accertare la titolarità del diritto sostanziale azionato.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e dei motivi di opposizione.
Usato per contestare la natura novativa della transazione; la Corte ha ribadito che la qualificazione della transazione dipende dall'accertamento della volontà negoziale.
Richiamato nel contesto della novazione e della reviviscenza del rapporto originario dopo la risoluzione della transazione.
Utilizzati per contestare l'interpretazione della transazione e della clausola risolutiva; la Corte ha ritenuto le censure generiche e meramente alternative rispetto all'interpretazione adottata.
La clausola risolutiva espressa è stata ritenuta valida ed efficace, perché dal testo complessivo dell'accordo emergeva la volontà di consentire al creditore, in caso di inadempimento, il recupero dell'intero credito originario e delle relative garanzie.
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e della documentazione relativa alla clausola risolutiva; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.
Richiamato in relazione alla decisione secondo la ragione più liquida e all'assorbimento della questione sulla natura novativa della transazione.
Citato per la trattazione in camera di consiglio.
Citato per la trattazione camerale e per il deposito delle memorie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura relativa a fatti/processuali non risultanti dalla sentenza impugnata è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente localizzata e specificata nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il thema decidendum è delimitato dai motivi di opposizione: il giudice non può fondare l'accoglimento su questioni nuove non ritualmente dedotte, salvo il caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per caducazione del titolo.
- Una questione che richieda accertamenti di fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione; la sua eventuale rilevabilità d'ufficio nel merito non elimina il divieto di introdurla ex novo nel giudizio di legittimità.
- La qualificazione di una transazione come novativa o conservativa dipende dall'accertamento della volontà negoziale delle parti e costituisce apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La risoluzione della transazione produce la caducazione dei suoi effetti e può determinare la reviviscenza del rapporto originario e del titolo preesistente, anche quando l'accordo avesse natura novativa.
- L'interpretazione di una clausola risolutiva espressa deve avvenire in base al testo complessivo del negozio e alla volontà comune delle parti; se emerge la volontà di riattivare il credito originario in caso di inadempimento, la clausola è efficace nel senso di consentire il recupero dell'intero credito e delle garanzie originarie.
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