Cassazione Civile, Ordinanza n. 17492/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società cooperativa poi estinta; l'atto è stato notificato anche al socio, in ragione della pretesa responsabilità successoria e pro quota per i debiti sociali. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, inesistente la notificazione dell'avviso al socio perché eseguita secondo le forme dell'irreperibilità assoluta anziché relativa, e, dall'altro, insussistente la responsabilità del socio in mancanza di prova della distribuzione dell'attivo di liquidazione o della percezione di beni sociali. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente una notifica che, al più, era nulla, essendo stata comunque effettuata da soggetto abilitato e tempestivamente impugnata dal destinatario; 2) violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, censurando la decisione per avere escluso la responsabilità del socio senza considerare che, secondo la presunzione operante per le società a ristretta base sociale e secondo i principi delle Sezioni Unite, l'Ufficio può fondare la pretesa anche sulla distribuzione extrabilancio degli utili e sulla responsabilità del socio quale successore della società estinta, con conseguente necessità di rinvio al giudice di merito per verificare la sussistenza dei presupposti fattuali della presunzione e dell'interesse ad agire dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che il vizio della notificazione non era di inesistenza ma, al più, di nullità, poiché un'attività notificatoria riconoscibile era stata comunque compiuta da soggetto abilitato; inoltre, la tempestiva impugnazione del contribuente ha sanato il vizio con effetti ex tunc. Quanto al merito tributario, la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla responsabilità dei soci di società estinta: l'Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, i presupposti della pretesa, ma l'interesse ad agire può fondarsi non solo su somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, bensì anche su beni o utilità trasferiti ai soci al di fuori del bilancio, specie in presenza di società a ristretta base partecipativa e della correlata presunzione di distribuzione degli utili. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La nullità della notificazione non comporta di per sé l'inesistenza dell'atto; se l'atto è stato comunque portato a conoscenza del destinatario e tempestivamente impugnato, il vizio si sana con effetto ex tunc.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione del vizio notificatorio e alla disciplina della responsabilità del socio.
La responsabilità del socio di società estinta va valutata alla luce della successione nei rapporti residui della società cancellata e dei limiti legati a quanto percepito in sede di liquidazione o comunque acquisito dal socio.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per far valere la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, l'Amministrazione deve notificare un apposito avviso di accertamento e provare i presupposti fattuali della pretesa, anche in via presuntiva.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base normativa per la notificazione dell'apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci.
La notificazione eseguita secondo le forme dell'irreperibilità assoluta è stata ritenuta erroneamente applicata dalla CTR; la Corte ha tuttavia escluso che ciò integri inesistenza della notifica.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata dal controricorrente.
Richiamato incidentalmente con riferimento ai poteri di informazione e controllo del socio, in relazione alla prova della sua estraneità alla gestione sociale.
Massime di principio
- La notificazione di un atto impositivo è inesistente solo quando manchino gli elementi essenziali dell'attività notificatoria; se invece l'atto è stato trasmesso da un soggetto abilitato e presenta un vizio del procedimento, la nullità è la categoria residuale.
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente, con effetto retroattivo, senza che ciò travolga automaticamente la validità dell'atto impositivo.
- La responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta non richiede necessariamente la prova della sola riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione; può essere integrata anche dalla percezione di utilità extrabilancio o dalla trasferibilità di beni e diritti ai soci.
- L'Amministrazione finanziaria, quando agisce nei confronti dei soci di una società estinta, deve allegare e provare i presupposti fattuali della pretesa con apposito avviso di accertamento, ma tale prova può essere fornita anche per presunzioni, specie in presenza di società a ristretta base partecipativa.
- In caso di società a ristretta base sociale, opera una presunzione di distribuzione degli utili ai soci nei limiti della partecipazione, spettando ai soci la prova contraria della mancata distribuzione, del reinvestimento degli utili o della propria concreta estraneità alla gestione sociale.
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