Cassazione Civile, Ordinanza n. 01118/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui venivano contestati maggiori ricavi, fondato su fatture emesse e non contabilizzate riferite a una società cessata e notificato al contribuente quale legale rappresentante. In appello la CTR ha accolto il gravame dell’Ufficio e ha rigettato quello incidentale del contribuente, ritenendo utilizzabili le fatture prodotte in copia, non contestate, e valorizzando ulteriori elementi indiziari (dichiarazioni di un amministratore di altra società e movimentazioni bancarie). Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, l’omessa motivazione o il vizio motivazionale della sentenza, l’omesso esame della mancata produzione delle fatture contestualmente all’avviso di accertamento e l’omesso esame del disconoscimento delle fatture già in primo grado; con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per l’illegittima utilizzazione di fatture disconosciute e non verificate. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti: ha escluso la sussistenza di un vizio assoluto di motivazione, rilevando che la CTR aveva esposto il percorso logico-giuridico seguito; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata allegazione delle fatture all’avviso perché, se intesa come omessa pronuncia su un motivo di appello, avrebbe dovuto essere veicolata come error in procedendo, e se intesa come contestazione della legittimità dell’accertamento, come violazione di legge; ha inoltre ritenuto non decisiva la doglianza sul disconoscimento delle fatture, poiché la CTR aveva comunque fondato la decisione sulla utilizzabilità delle copie come elementi presuntivi, senza necessità di verificazione, trattandosi di contestazione della conformità all’originale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondata la censura di totale assenza di motivazione, inammissibile la doglianza sulla mancata produzione delle fatture per erronea qualificazione del vizio denunciato, e inammissibili per difetto di decisività le censure relative al disconoscimento delle fatture e alla loro utilizzazione senza verificazione. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole all’Agenzia delle entrate, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la mancata pronuncia su un motivo di appello o per riproporre questioni di violazione di legge; deve riguardare un fatto storico decisivo realmente non esaminato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La mancata pronuncia su un motivo di appello integra, se del caso, un error in procedendo denunciabile come nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di dichiarazione omessa l’Ufficio può accertare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La censura di omessa motivazione è infondata quando la sentenza di merito consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche in presenza di motivazione sintetica.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per denunciare l’omessa pronuncia su un motivo di appello; in tale ipotesi il rimedio corretto è la denuncia del vizio di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, la doglianza relativa a un diverso profilo non è decisiva e non può condurre alla cassazione.
- La produzione in copia di documenti, ove contestata solo quanto alla conformità all’originale, non comporta necessariamente la verificazione; il giudice può valorizzare le copie come elementi indiziari, se corroborati da ulteriori dati probatori.
- In materia di accertamento tributario, in presenza di dichiarazione omessa l’Amministrazione può fondare la pretesa anche su presunzioni gravi, precise e concordanti e su dati comunque raccolti.
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