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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27728/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda personale scolastico assunto con contratti a tempo determinato che aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi lavorati e la conseguente collocazione nel livello stipendiale corrispondente, con condanna al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale e con decorrenza dal 10/7/2001. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. 297/1994. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe male interpretato la giurisprudenza di legittimità, confondendo il diritto alla progressione stipendiale del lavoratore a termine con il diverso istituto della ricostruzione di carriera; il richiamo al principio di non discriminazione sarebbe stato inconferente perché la disciplina sulla ricostruzione della carriera del personale docente sarebbe giustificata da ragioni oggettive. La resistente ha sostenuto, invece, la correttezza della decisione impugnata. La Cassazione ha ritenuto il motivo eccentrico rispetto alla reale decisione della Corte territoriale, che aveva riconosciuto solo le differenze retributive per progressione stipendiale e non la ricostruzione di carriera in senso giuridico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva deciso esclusivamente sulla domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità maturata anche nei rapporti a termine, applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro; non vi era invece stata alcuna pronuncia sulla ricostruzione della carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo a fini giuridici. Poiché il motivo di ricorso del Ministero era costruito proprio sulla pretesa insussistenza del diritto alla ricostruzione della carriera, esso è stato considerato inconferente rispetto al decisum. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di pubblica amministrazione non tenuta a tale adempimento.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato quanto al trattamento retributivo e alla progressione stipendiale, quando il rapporto svolto sia in tutto analogo e manchino ragioni oggettive di differenziazione

  • art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    la Corte rileva che la norma sulla ricostruzione della carriera è distinta dalla domanda di mera progressione stipendiale e non era oggetto del decisum impugnato

  • art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi incidenza sulla decisione impugnata

  • art. 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di pubblica amministrazione del ricorrente

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile quando è costruito su una questione diversa da quella effettivamente decisa dal giudice di merito, ossia quando risulta eccentrico rispetto al decisum impugnato.
  • Nel contenzioso del personale scolastico a tempo determinato occorre distinguere tra ricostruzione di carriera a fini giuridici e domanda di sola progressione stipendiale o di differenze retributive fondate sul principio di non discriminazione: si tratta di pretese diverse, con presupposti e oggetto diversi.
  • La clausola 4 dell'accordo quadro sulla lavoro a tempo determinato tutela il lavoratore a termine contro trattamenti retributivi deteriore rispetto al personale a tempo indeterminato quando le prestazioni siano comparabili e non vi siano ragioni oggettive di differenziazione.
  • Chi intende censurare in cassazione una decisione deve confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata e, quando necessario, trascrivere gli atti o i passaggi rilevanti per dimostrare la diversa domanda o il diverso capo deciso.
  • La ricostruzione della carriera del personale docente e il riconoscimento dell'anzianità ai fini economici non coincidono: il primo attiene all'inquadramento e agli effetti giuridici del servizio pre-ruolo, il secondo alla sola progressione stipendiale e alle differenze retributive.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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