Cassazione Civile, Ordinanza n. 17961/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel livello B del CCNL AIOP-ARIS personale non medico del 2 febbraio 2005, con conseguenti differenze retributive, in luogo del livello A in cui era stato collocato. In primo grado la domanda era stata accolta e la società datrice di lavoro aveva proposto appello, respinto dalla Corte territoriale. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 51 CCNL e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato le declaratorie contrattuali, senza considerare l'ordine gerarchico delle figure professionali e le specifiche mansioni del livello superiore; (2) violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che i giudici di merito non avrebbero accertato in concreto lo svolgimento di mansioni superiori, né la prevalenza qualitativo-quantitativa delle stesse in presenza di mansioni promiscue, e avrebbero indebitamente alleggerito il lavoratore dell'onere probatorio; (3) violazione degli artt. 47 e 51 CCNL, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che non fosse stata accertata l'acquisizione delle maggiori competenze professionali richieste per il passaggio al livello superiore e che la Corte avesse omesso di esaminare tale profilo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente accertato le mansioni svolte, aveva confrontato tali mansioni con la declaratoria del livello B e aveva compiuto il necessario giudizio di sussunzione, senza confondere le figure professionali; ha inoltre ritenuto che la valutazione di merito fosse logicamente e giuridicamente corretta e che il lavoratore non fosse stato esonerato dalla prova, poiché la decisione si fondava sul materiale probatorio da lui prodotto. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché l'art. 47 CCNL riguarda la progressione nelle posizioni economiche superiori all'interno della medesima categoria, mentre per il riconoscimento del corretto inquadramento iniziale superiore ex art. 2103 c.c. rileva soltanto l'accertamento delle mansioni concretamente svolte e la loro corrispondenza alla declaratoria contrattuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore l'inquadramento nel livello B del CCNL di settore e il diritto alle differenze retributive dal 1 agosto 2011. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 51 CCNL AIOP-ARIS personale non medico del 02/02/2005
La Corte lo richiama per il confronto tra le declaratorie dei livelli A e B e per ritenere corretta la sussunzione delle mansioni svolte nel livello superiore richiesto.
È evocato come canone ermeneutico delle clausole contrattuali collettive; la Corte ritiene che i giudici di merito lo abbiano correttamente applicato nell'interpretazione delle declaratorie.
Per il riconoscimento dell'inquadramento superiore rileva l'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, con raffronto tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale.
L'onere di provare le mansioni superiori resta a carico del lavoratore; la Corte esclude che la decisione di merito lo abbia esonerato da tale onere.
Le doglianze relative alla valutazione delle prove sono respinte perché la Corte d'appello ha esaminato il materiale probatorio senza violare le regole di disponibilità e valutazione della prova.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
La Corte esclude un omesso esame di fatti decisivi, rilevando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione.
Richiamato per affermare la preclusione al sindacato sul fatto in presenza di doppia conforme.
art. 47 CCNL AIOP-ARIS personale non medico del 02/02/2005
È interpretato come norma sulla progressione nelle posizioni economiche superiori all'interno della stessa categoria, non come disciplina necessaria per il riconoscimento del corretto inquadramento iniziale in categoria superiore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'inquadramento superiore del lavoratore, il giudice deve compiere un accertamento in fatto sulle mansioni concretamente svolte, un raffronto con la declaratoria contrattuale collettiva e una valutazione finale di corrispondenza tra le une e l'altra.
- Quando il giudice di merito ha accertato le mansioni, interpretato la declaratoria collettiva e compiuto la sussunzione senza vizi logici o giuridici, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'onere di provare le mansioni superiori grava sul lavoratore che le rivendica; tale onere non è eliso dal solo fatto che le mansioni siano promiscue o che la prova sia desumibile da documenti e testimonianze prodotti in giudizio.
- Le norme collettive sulla progressione economica interna alla stessa categoria non si applicano automaticamente alla diversa questione del corretto inquadramento iniziale in una categoria superiore, che resta governato dall'art. 2103 c.c. e dal confronto tra attività effettivamente svolta e declaratoria contrattuale.
- In presenza di doppia conforme, le censure di fatto in cassazione sono ulteriormente precluse, salvo la specifica deduzione di un fatto decisivo realmente trascurato nei gradi di merito.
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