Cassazione Civile, Ordinanza n. 36386/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto in sede possessoria un ordine giudiziale che imponeva ad altri di consegnargli la copia delle chiavi di un cancello, necessario per accedere al proprio immobile attraversando la loro proprietà. Poiché l’ordine non era stato eseguito, i destinatari erano stati perseguiti anche in sede penale per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p.; la relativa assoluzione era stata cassata ai soli effetti civili e il danneggiato aveva riassunto il giudizio risarcitorio davanti alla Corte d’appello, che però aveva dichiarato la domanda inammissibile. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte ha esaminato in via pregiudiziale la procedibilità del ricorso e ha rilevato che la sentenza impugnata, pur asseritamente notificata al ricorrente, era stata prodotta senza la relazione di notificazione richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non poteva operare alcuna delle ipotesi che escludono la sanzione dell’improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto mancante la condizione di procedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la copia della sentenza depositata era priva della relazione di notificazione e tale documento non risultava prodotto né dal ricorrente né dai controricorrenti in forma idonea. Ha inoltre osservato che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente esclusione delle ipotesi in cui la mancanza della relazione avrebbe potuto essere superata. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base del procedimento penale conseguente all’inottemperanza al provvedimento giudiziale; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la copia della sentenza impugnata deve essere depositata con la relazione di notificazione, quale condizione di procedibilità del ricorso quando la sentenza sia stata notificata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente per cassazione deve depositarne copia completa della relazione di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile per mancata integrazione della condizione di procedibilità.
- La mera produzione della sentenza impugnata, o di documenti che lascino intendere una notificazione, non sostituisce la produzione della relazione di notificazione munita delle necessarie attestazioni di conformità.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non possono operare le eccezioni giurisprudenziali che evitano l’improcedibilità per mancanza della relazione di notificazione.
- La verifica della procedibilità del ricorso è pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi di impugnazione; ove tale verifica sia negativa, i motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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