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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3303/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa confisca, ha disposto direttamente la confisca della sostanza stupefacente (ex art. 620, lett. i) c.p.p.) e ha ordinato la distruzione dello stupefacente ai sensi dell'art. 87 d.P.R. n. 309/90.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano che, con procedimento definito ex art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha omesso di pronunciare la confisca della sostanza stupefacente caduta in sequestro. Ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla omissione della confisca.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma che definisce il reato contestato; la condanna per tale fattispecie integra il presupposto per l'applicazione della confisca prevista dal codice penale in materia di stupefacenti.

  • art. 240, comma 2 cod. pen.

    Secondo la Corte, la confisca è obbligatoria per qualunque reato in materia di stupefacenti e deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena; l'omissione da parte del giudice di merito legittima l'intervento della Cassazione per disporre la confisca.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La definizione del processo su richiesta delle parti (patteggiamento) non esclude l'obbligo di pronunciare la confisca quando prevista dalle norme sostanziali e dal codice penale.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di omissione rilevante, di annullare senza rinvio e adottare direttamente provvedimenti dovuti (qui: la pronuncia di confisca).

  • art. 87 d.P.R. n. 309/90

    Regola la distruzione della sostanza stupefacente confiscata; la Corte ha ordinato la distruzione ai sensi di questa norma.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Rv. 255160 - 01; Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, Rv. 241051 - 01

    Costante orientamento secondo cui la confisca è obbligatoria nei delitti in materia di stupefacenti e, se omessa, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporla direttamente.

Massime di principio

  • Nei reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90) la confisca della sostanza è obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2 c.p., anche quando il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).
  • Se il giudice di merito omette di pronunciare la confisca, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza parzialmente e disporre direttamente la confisca senza rinvio (art. 620, lett. i) c.p.p.).
  • Dopo la confisca, la distruzione dello stupefacente va disposta ai sensi dell'art. 87 d.P.R. n. 309/90.
  • Difensori e parti dovrebbero verificare e, se del caso, sollevare tempestivamente l'omissione della pronuncia sulla confisca nel procedimento di patteggiamento; il pubblico ministero dovrebbe invece curare che la confisca sia esplicitamente richiesta e motivata.
  • L'omissione di un provvedimento obbligatorio (come la confisca) non va sanata tacitamente: esiste un rimedio cassazionale che può correggere l'omissione senza rimettere la causa al giudice di merito.

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