Cassazione Civile, Ordinanza n. 34525/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un credito contributivo preteso da un ente previdenziale nei confronti di una società accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativo ai contributi dovuti in base all'art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004, calcolati sul fatturato annuo. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato prescritti i crediti relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, ritenendo non interruttiva una raccomandata del 1 marzo 2011 perché riferita al solo anno 2010 e fissando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di pagamento, non nella comunicazione dei dati sul fatturato da parte del SSN. Con un solo motivo, l'ente ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 2948 e 2935 c.c., sostenendo che la diffida del 1 marzo 2011 riguardava l'intero debito maturato dopo l'entrata in vigore della legge del 2004 e quindi interrompeva la prescrizione anche per gli anni 2005-2007; inoltre ha contestato che la prescrizione potesse decorrere prima della comunicazione dei dati necessari a individuare i medici e odontoiatri concorrenti al fatturato, deducendo che l'omessa compilazione del modello DFS impediva alla Fondazione di conoscere i presupposti dell'obbligazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la valutazione della lettera di diffida come atto interruttivo limitato al solo anno 2010 fosse un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se logicamente motivato; dall'altro, ha confermato il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c., senza che rilevino impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, salvo le tassative ipotesi di sospensione previste dall'art. 2941 c.c. La mancanza di attività difensiva della resistente ha comportato che non venissero liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
richiamato insieme agli artt. 2943 e 2948 c.c. per sostenere l'erroneità della decisione sulla prescrizione e sull'atto interruttivo.
richiamato per sostenere che la diffida del 1 marzo 2011 avesse efficacia interruttiva dell'intero credito contributivo.
richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale applicabile al credito contributivo in discussione.
la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e che rilevano solo impedimenti giuridici e non ostacoli di mero fatto.
richiamato per affermare che le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono, salvo ipotesi specifiche, l'ignoranza soggettiva del titolare o il ritardo dovuto all'accertamento del diritto.
art. 1, comma 39, L. n. 243 del 2004
la sentenza d'appello era stata interpretata conformemente a Cass. n. 11591/2016 nel senso che il contributo va calcolato sul fatturato annuo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'efficacia interruttiva di una diffida o raccomandata va desunta dal suo contenuto concreto, ma la sua interpretazione, quando implichi la verifica dell'ampiezza della pretesa azionata, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivato in modo logico.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, il dies a quo coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere; non rilevano impedimenti soggettivi del creditore o ostacoli di mero fatto, salvo specifiche ipotesi di sospensione espressamente previste dalla legge.
- L'ignoranza del fatto generatore del credito, il dubbio sulla sua esistenza o il ritardo dovuto alla necessità di accertarlo non impediscono di per sé il decorso della prescrizione, se non ricorrono cause giuridiche ostative o tassative ipotesi di sospensione.
- La deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione in sede di legittimità un accertamento di fatto del giudice di merito, salvo il caso di motivazione mancante, apparente o logicamente incoerente.
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