Cassazione Civile, Ordinanza n. 02374/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU/TIA 2012 relativo all'ipermercato gestito dalla società ricorrente, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività commerciale. La società aveva ottenuto ragione in primo grado, ma il Comune aveva poi visto accolto il proprio appello in CTR. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi articolati in più profili, la violazione della disciplina TARSU e il vizio di motivazione: ha sostenuto che i rifiuti derivanti dall'attività commerciale dovevano qualificarsi come rifiuti speciali e quindi non assoggettabili a TARSU, che l'assimilazione ai rifiuti urbani richiedeva specifici criteri comunali e una concreta verifica qualitativa e quantitativa dei rifiuti, che l'area di parcheggio coperto non poteva essere tassata come area scoperta, che era carente l'autorizzazione all'appello del Comune ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/1992, e che non risultava una previa iscrizione a ruolo basata su avviso di accertamento notificato. La Corte ha trattato unitariamente i motivi, richiamando la precedente decisione resa tra le stesse parti sulla medesima fattispecie.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla natura di tassa del prelievo e alla mancanza di effettiva erogazione del servizio, ma ha rilevato che la decisione di merito era carente nella ricostruzione fattuale e nella verifica della concreta natura dei rifiuti, della loro eventuale assimilazione, della superficie imponibile e dell'eventuale riduzione per mancato o irregolare svolgimento del servizio. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'iscrizione a ruolo senza previa notifica dell'avviso di accertamento, perché non proposta tempestivamente nei gradi di merito.
Norme richiamate
L'autorizzazione all'appello ivi prevista è stata ritenuta espressamente abrogata dalle successive modifiche normative, sicché l'appello del Comune era stato proposto validamente.
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree nel territorio comunale; sono escluse dalla superficie tassabile le aree che, per natura o destinazione, non possono produrre rifiuti, ma l'esclusione va provata dal contribuente.
Se il servizio non è svolto nella zona o è prestato in grave difformità, è dovuta una riduzione tariffaria; l'esonero o la riduzione per interruzione temporanea non opera, salvo il caso di protratta disfunzione con pericolo o danno, in cui l'utente può ottenere sgravio/rimborso parziale su domanda documentata.
La TARSU ha funzione di coprire anche spese pubbliche per un servizio indivisibile reso alla collettività, senza rapporto sinallagmatico con il singolo utente.
Il contribuente ha un obbligo di denuncia rilevante ai fini della delimitazione delle aree escluse dalla tassazione.
art. 7 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i rifiuti derivanti da attività commerciale sono speciali e non soggetti a TARSU.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani richiede la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e dei criteri regolamentari comunali.
Richiamato dalla ricorrente quale norma che qualificherebbe i rifiuti derivanti da attività commerciale come rifiuti speciali.
L'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo per contestare documenti depositati dalla controparte e non conosciuti; non consente di introdurre per la prima volta eccezioni nuove in appello o con motivi aggiunti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tassa riguarda aree scoperte, in relazione alla censura sul parcheggio coperto.
Invocato per il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Massime di principio
- La TARSU conserva natura tributaria e non sinallagmatica: il pagamento non dipende dalla volontà dell'utente di avvalersi del servizio, ma dall'occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti.
- L'esclusione dalla superficie tassabile delle aree nelle quali si formano rifiuti speciali non opera in via automatica: il contribuente deve denunciare i presupposti dell'esenzione e provare, in concreto, la natura speciale dei rifiuti e la delimitazione delle aree interessate.
- L'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani richiede una verifica concreta, non astratta, delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e l'eventuale esistenza di provvedimenti/regolamenti comunali di assimilazione.
- In presenza di servizio di raccolta non svolto o svolto in grave difformità nelle modalità prescritte, la legge prevede una riduzione del tributo per ristabilire l'equilibrio impositivo, non un risarcimento del danno; l'esonero totale è previsto solo per specifiche ipotesi di interruzione temporanea disciplinate dalla norma.
- Nel processo tributario, una doglianza non proposta nel ricorso introduttivo non può essere introdotta per la prima volta in appello; le preclusioni processuali impediscono di far valere tardivamente eccezioni rimaste estranee al thema decidendum originario.
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