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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23965/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti di un comune per corrispettivi e accessori relativi a lavori pubblici. Nel giudizio di opposizione il comune aveva evocato direttamente in causa il ministero competente, senza chiedere prima l'autorizzazione del giudice. Il tribunale accolse solo parzialmente l'opposizione e la corte d'appello confermò, dichiarando nulla la chiamata del ministero e ritenendo non sanato il vizio. In cassazione il comune articolava sei motivi: 1) sosteneva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente potesse chiamare direttamente il terzo con l'atto di citazione, oppure che l'orientamento contrario integrasse un diritto vivente incostituzionale; 2) deduceva che la nullità fosse comunque sanata perché il terzo si era costituito senza eccepirla tempestivamente; 3) invocava errore scusabile e overruling, perché al momento della proposizione dell'opposizione la giurisprudenza sarebbe stata favorevole alla citazione diretta; 4) lamentava omessa pronuncia e violazione delle norme sostanziali e della convenzione di concessione in punto di non imputabilità del ritardo nell'esecuzione; 5) contestava la mancata pronuncia sulla responsabilità dell'amministrazione statale per il ritardo nell'erogazione delle rate di finanziamento; 6) deduceva omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulla imputabilità del ritardo nel pagamento dell'anticipazione alla ditta, richiamando anche l'utilizzo della prima rata di finanziamento per altre partite dei lavori. Le controparti hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto e non può chiamare direttamente un terzo con la citazione introduttiva, dovendo invece chiedere l'autorizzazione del giudice nell'atto di opposizione; in mancanza, la chiamata del terzo è nulla e il vizio è rilevabile d'ufficio, senza sanatoria per la sola costituzione del terzo. Ha escluso sia l'errore scusabile sia l'overruling, osservando che il principio era già consolidato da tempo e che la questione di legittimità costituzionale era già stata ritenuta infondata. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto insussistente il vizio di omessa pronuncia e, per il resto, ha giudicato le censure inammissibili perché miravano a un nuovo esame del fatto e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Il comune è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controparti e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 269 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo da parte dell'opponente richiede l'autorizzazione del giudice; la disciplina della chiamata diretta dell'attore non si applica automaticamente all'opponente

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo per irregolarità di forme e non per la violazione di termini perentori o decadenze

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità della chiamata del terzo è rilevabile d'ufficio e non si sana per la mancata eccezione del terzo costituito, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte verifica se vi sia stata effettiva omessa pronuncia; nel caso, ha escluso il vizio perché le questioni di merito erano state assorbite o comunque esaminate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la responsabilità da ritardo nell'adempimento

  • art. 1183 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di tempo dell'adempimento e ritardo nei pagamenti

  • art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962

    richiamato come disciplina speciale dei lavori pubblici e dei rapporti di pagamento/ritardo

  • art. 36 d.P.R. n. 1063 del 1962

    richiamato come disciplina speciale dei lavori pubblici e dei rapporti di pagamento/ritardo

  • art. 13, comma 6, D.L. n. 55 del 1983

    richiamato nei motivi di ricorso sulla regolazione dei pagamenti e degli interessi nei lavori pubblici

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale sull'assetto processuale della chiamata del terzo

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla chiamata del terzo

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente con riferimento alla parità delle parti e alla ragionevole durata del processo

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite, rigettata dalla Prima Presidente

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato per affermare che le ordinanze istruttorie sono revocabili e non implicano autorizzazione alla chiamata del terzo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente mantiene la posizione sostanziale di convenuto e, se intende chiamare un terzo, deve chiederne l'autorizzazione nel medesimo atto di opposizione; non è sufficiente la citazione diretta del terzo per la prima udienza.
  • La chiamata del terzo effettuata senza la preventiva autorizzazione del giudice è viziata da nullità/decadenza rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla sola costituzione del terzo, perché la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non opera per la violazione di termini o preclusioni perentorie.
  • L'istituto dell'overruling e dell'errore scusabile non è invocabile quando l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole era già consolidato o comunque quando la regola processuale applicabile era già desumibile da precedenti significativi.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata se il giudice d'appello ha dichiarato assorbite le questioni di merito per effetto di una decisione in rito, oppure ha comunque esaminato la censura in modo coerente con la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze probatorie sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione di legge; il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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