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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26267/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due censure: 1) violazione di legge (art. 349, comma 2, c.p.p.) per aver ritenuto valida l'identificazione nonostante la mancata esecuzione dei rilievi dattiloscopici obbligatori per cittadini non appartenenti all'UE; 2) violazione di legge (art. 164 c.p.) e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello negato la sospensione condizionale della pena ritenendo ostative precedenti condanne a pena sospesa e una condanna intermedia, nonostante una delle precedenti riguardasse un reato depenalizzato e l'altra fosse di natura contravvenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha rigettato il primo motivo: la mancata esecuzione dei rilievi dattiloscopici non ha automaticamente invalidato l'identificazione, perché gli altri elementi funzionali all'identificazione (dichiarazione delle generalità , documento d'identità , nomina di difensore, ecc.) conferivano sufficiente certezza e la disposizione introdotta dalla legge n. 134/2021, che impone i rilievi, è successiva ai fatti e non applicabile ratione temporis. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello ha errato nel negare la sospensione condizionale motivando con la presenza di una precedente condanna per reato depenalizzato e per una condanna intermedia di natura contravvenzionale; la giurisprudenza consolidata esclude che una condanna intermedia per contravvenzione sia ostativa alla sospensione condizionale, mentre ostativa è solo una condanna intermedia per delitto. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su quel punto; per il resto la conferma delle condanne in primo e secondo grado rimane.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. proc. pen.

    Regola i poteri della polizia giudiziaria per l'identificazione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici previsti per i non UE (testo aggiornato dalla legge n. 134/2021), tali accertamenti non hanno carattere di prova legale vincolante per il giudice e la loro mancata esecuzione non invalida automaticamente l'identificazione se esistono sufficienti altri elementi probatori. Inoltre la norma di cui alla legge n. 134/2021 non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena e i limiti alla sua concessione in presenza di precedenti condanne. La Corte ha ribadito che una precedente condanna a pena sospesa per reato depenalizzato non costituisce automaticamente un impedimento alla concessione della sospensione condizionale; altresì, una condanna intermedia ostativa è solo quella per delitto, non quella per contravvenzione.

  • legge n. 134 del 27/09/2021

    Ha introdotto l'obbligo dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici per i cittadini non appartenenti all'UE nell'ambito dell'identificazione. Tuttavia la Corte ha ricordato che questa disposizione è successiva ai fatti del procedimento e non si applica retroattivamente.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che prevede il reato di resistenza a pubblico ufficiale, uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato; citata come oggetto dell'accusa, non centralmente interpretata dalla Cassazione nella motivazione qui riportata.

  • artt. 585 e 576 cod. pen.

    Norme che disciplinano le lesioni personali e le aggravanti contestate all'imputato; come per l'art. 337, sono le fattispecie oggetto della condanna confermata dalla Corte per la parte non annullata.

  • D.lgs. n. 286 del 25/07/1998 (art. 14) - normativa immigrazione

    Riferimento alla previgente normativa sulla materia dell'immigrazione; la sentenza osserva che una precedente condanna aveva riguardato una fattispecie depenalizzata prevista dall'art. 14, la quale non produce automaticamente effetti ostativi ai fini della sospensione condizionale.

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (art. 23, commi 8 e 9)

    Norma richiamata per la procedura adottata in udienza (trattazione in camera di consiglio con le modalità emergenziali/procedurali previste per il periodo), citata come regola procedurale applicata all'udienza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di rilievi dattiloscopici su un cittadino non appartenente all'UE non annulla automaticamente l'identificazione se il giudice può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori convincenti (documenti d'identità , dichiarazioni, nomina del difensore, altre risultanze).
  • Le norme introdotte successivamente ai fatti (es. obbligo di rilievi dattiloscopici previsto da legge posteriore) non si applicano retroattivamente salvo diversa disposizione; bisogna sempre verificare la temporalità della norma rispetto ai fatti.
  • Il giudice ha libero apprezzamento delle prove e dei mezzi di prova (principio del libero convincimento) e gli accertamenti di polizia giudiziaria non hanno valore di prova legale vincolante.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, una precedente condanna per reato depenalizzato non costituisce di per sé un motivo ostativo; il giudice deve valutare caso per caso la prognosi di recidiva o pericolosità .
  • Una condanna intermedia ostativa alla sospensione condizionale è quella per delitto (reato più grave), mentre una condanna intermedia per contravvenzione non impedisce automaticamente la concessione del beneficio.
  • Se la corte di merito nega la sospensione condizionale basandosi su motivazioni erronee (per esempio confondendo delitti e contravvenzioni o attribuendo efficacia automatica a condanne depenalizzate), la sentenza può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio specifico sul punto.
  • In casi di identificazione contestata, è utile documentare e far emergere ogni elemento probatorio alternativo di riconoscimento (documenti, testimoni, elezione di domicilio, atti formali) per supplire a eventuali omissioni formali negli accertamenti.

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