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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22852/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'ente, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dei medici. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto quelle del giudizio di legittimità a carico dei controricorrenti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di quattro dirigenti medici dell'ente previdenziale volta ad ottenere il pagamento, a titolo di lavoro straordinario, di compensi per l'attività svolta nelle commissioni mediche provinciali di verifica dell'invalidità civile. I medici deducevano di aver partecipato alle sedute pomeridiane delle commissioni, oltre l'orario di lavoro contrattuale di 38 ore settimanali, su autorizzazione del coordinatore generale medico-legale, e di aver ricevuto soltanto la retribuzione di risultato. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuto un ulteriore compenso, reputando applicabile l'art. 89 del CCNL 2002-2005 dell'area VI dirigenza e considerando tale disposizione precettiva. L'ente ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 89 CCNL 2005, sostenendo che la norma non attribuisse un diritto automatico al lavoro straordinario e che, in mancanza di atti di autoorganizzazione, la partecipazione alle commissioni non fosse qualificabile come attività straordinaria; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che la contrattazione integrativa e il DPCM 30 marzo 2007 avessero previsto una diversa remunerazione dell'attività mediante progetti-obiettivo e fondo di produttività, con conseguente rischio di duplicazione del compenso. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati nei limiti esposti, richiamando precedenti conformi.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 203 del 2005 conv. in l. n. 248 del 2005

    le attività svolte dai medici nelle commissioni di verifica sono attività ordinarie e istituzionali dell'ente, non eccezionali.

  • decreto di attuazione n. 26379/2007

    concorre a definire l'assetto organizzativo delle commissioni di verifica, confermando la natura istituzionale dell'attività.

  • art. 89 c.c.n.l. 2002-2005

    gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l'eccezionale ricorso ad ore di lavoro straordinario

    non consente un automatismo retributivo; richiede un'attività eccezionale, requisito escluso per le commissioni di verifica dell'invalidità civile.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    per i dirigenti pubblici la retribuzione di posizione e di risultato remunera le prestazioni connesse agli incarichi, anche se impegnano oltre l'orario normale, salvo diversa espressa previsione contrattuale.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    invocati per censurare l'interpretazione della contrattazione collettiva integrativa data dal giudice di merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamo ai precedenti conformi cui la Corte dà continuità per relationem.

Massime di principio

  • Per il dirigente pubblico, il superamento dell'orario ordinario non genera di per sé il diritto a un compenso aggiuntivo per lavoro straordinario, salvo una espressa diversa previsione della contrattazione collettiva.
  • La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nel sistema dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001, remunerano in via ordinaria l'incarico dirigenziale, anche quando esso richieda un impegno oltre l'orario normale.
  • L'attività svolta dai medici dell'ente nelle commissioni di verifica dell'invalidità civile, essendo istituzionale e ordinaria, non può essere qualificata come prestazione eccezionale ai fini dell'art. 89 del CCNL.
  • Quando la questione è già risolta in modo conforme da precedenti consolidati e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • La diversa disciplina pattizia o integrativa che preveda una remunerazione dell'attività mediante strumenti di produttività o progetti-obiettivo esclude la duplicazione del compenso per la medesima prestazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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