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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27252/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore subordinato ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli da una società del settore energetico. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 25 del CCNL di settore e dell'art. 2119 c.c. per asserita mancanza di prova del grave nocumento morale e materiale arrecato alla società; (2) nullità o illegittimità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente in tema di proporzionalità della sanzione espulsiva; (3) violazione dell'art. 25 del CCNL e dell'art. 2119 c.c. perché i fatti contestati non sarebbero stati previsti tra quelli che legittimano il licenziamento per giusta causa e senza preavviso, con ulteriore censura sulla mancata conversione in giustificato motivo soggettivo. La Corte però ha rilevato d'ufficio che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dal rito speciale Fornero, decorrente dalla comunicazione via PEC della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, poiché la sentenza di appello era stata comunicata via PEC il 25 settembre 2023 e il ricorso era stato notificato solo il 7 marzo 2024, ben oltre il termine breve previsto dall'art. 1, comma 62, L. n. 92/2012. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, alla sanzione pecuniaria prevista in caso di definizione conforme alla proposta accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 CCNL di settore

    invocato dal ricorrente per contestare la sussistenza della giusta causa e la previsione contrattuale dei fatti contestati come punibili con il licenziamento senza preavviso

  • art. 2119 c.c.

    richiamato quale norma sulla giusta causa di recesso; nel ricorso si sosteneva che mancassero i presupposti sostanziali per il licenziamento immediato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro di censura per nullità della sentenza e vizio motivazionale apparente o contraddittorio

  • art. 1, comma 62, L. n. 92 del 2012

    prevede, nel rito Fornero, il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione della sentenza di appello, decorrente dalla comunicazione del provvedimento

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    la Corte precisa che la regola generale ivi contenuta non incide sulla disciplina speciale del rito Fornero quanto alla decorrenza del termine per impugnare

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del giudizio e alla mancata specifica replica del ricorrente

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato, unitamente al comma 4, per la condanna aggravata conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte resistente e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nel rito speciale previsto dalla L. n. 92/2012 per l'impugnazione delle controversie in materia di licenziamento, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del provvedimento via PEC e non dalla sua notificazione ad iniziativa di parte.
  • La disciplina speciale del rito Fornero sulla decorrenza del termine d'impugnazione prevale sulla regola generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c., che riguarda il regime ordinario delle comunicazioni di cancelleria.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve previsto dalla legge speciale, deve essere dichiarato inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la mancata specifica contestazione della proposta e la conferma della sua valutazione possono giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto indice di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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