Cassazione Civile, Ordinanza n. 27250/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società di trasporto ferroviario ha chiesto il pagamento di differenze retributive per il periodo gennaio 2013-dicembre 2021, sostenendo che nella base di calcolo della retribuzione feriale dovessero essere incluse alcune voci economiche previste dalla contrattazione collettiva aziendale: indennità di permanenza a bordo, di riserva, di servizio fuori distretto, di efficientamento e provvigioni. Il Tribunale aveva dichiarato nullo e inammissibile il ricorso introduttivo per asserita indeterminatezza dell’oggetto e dei fatti costitutivi. La Corte d’Appello aveva invece ritenuto la domanda sufficientemente specifica, aveva accolto l’impugnazione del lavoratore e, nel merito, aveva riconosciuto il diritto all’inclusione di tali voci nella retribuzione per ferie, valorizzando la giurisprudenza UE e di legittimità sul concetto di retribuzione ordinaria durante le ferie e sull’effetto dissuasivo di una riduzione del trattamento economico nel periodo feriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 414 c.p.c. per avere escluso la nullità del ricorso introduttivo; 2) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e delle clausole del contratto collettivo aziendale, per avere incluso le indennità nella retribuzione feriale; 3) violazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 18 L. 300/1970, per avere rigettato l’eccezione di prescrizione. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo corretta sia la valutazione sulla sufficiente determinatezza della domanda, sia l’interpretazione conforme al diritto UE delle voci retributive da computare nelle ferie, sia il principio secondo cui, dopo le riforme sul regime dei licenziamenti, la prescrizione dei crediti di lavoro in rapporto a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché l’interpretazione del ricorso introduttivo e la verifica della sua sufficiente specificità spettano al giudice di merito e, nel caso concreto, gli elementi essenziali della domanda erano ricavabili dall’atto complessivamente considerato. Ha rigettato il secondo motivo, confermando che la retribuzione feriale va determinata in modo da comprendere gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione dalla paga delle ferie sia potenzialmente dissuasiva dal godimento effettivo delle ferie stesse; ha ritenuto coerente con tale criterio l’inclusione delle indennità e delle provvigioni contestate. Ha rigettato anche il terzo motivo, applicando il principio secondo cui, per i crediti di lavoro sorti dopo la L. 92/2012 o non ancora prescritti al suo ingresso in vigore, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e resta sospesa durante il rapporto. La soccombenza della società ha comportato la condanna alle spese di legittimità con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha distinto le censure di diritto dai profili di interpretazione dell’atto riservati al merito.
La nullità del ricorso del rito del lavoro per insufficiente determinazione dell’oggetto o dei fatti costitutivi sussiste solo se tali elementi siano del tutto omessi o assolutamente incerti; non basta una formulazione imprecisa se il contenuto della domanda è ricavabile dall’atto complessivamente considerato.
Per l’interpretazione degli atti processuali delle parti si applicano i canoni ermeneutici contrattuali, con centralità della volontà desumibile dal complesso dell’atto.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione delle ferie annuali deve mantenere, in linea di principio, la retribuzione ordinaria del lavoratore; la base di calcolo comprende gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale, se la loro esclusione potrebbe dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
Richiamato in coordinamento con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’interpretazione conforme alla giurisprudenza UE sulla retribuzione feriale.
art. 36 Cost.
Richiamato quale parametro di adeguatezza della retribuzione, in coordinamento con la disciplina feriale di fonte eurounitaria e collettiva.
Richiamato per la disciplina del godimento delle ferie, da leggere in conformità con il diritto UE sulla retribuzione delle ferie annuali.
art. 19, punto 12, CCAL 2001
Richiamato come clausola della contrattazione collettiva aziendale relativa agli istituti retributivi da considerare nel caso concreto.
art. 21, punto 1.2, CCAL aziendale
La Corte di merito ha ricondotto le indennità controverse agli elementi ulteriori della retribuzione indicati dalla clausola collettiva.
art. 21, punto 4, CCAL 2019
Richiamato nel ricorso come norma collettiva applicabile alla base di calcolo della retribuzione feriale.
Per i crediti di lavoro soggetti a prescrizione quinquennale, il termine decorre dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità idoneo a farla decorrere in costanza di rapporto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo le riforme del 2012 e del 2015, ciò avviene dalla cessazione del rapporto per i crediti maturati in costanza di rapporto.
come novellato dalla L. 92/2012
Le riforme hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto, facendo venir meno il presupposto della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto per i crediti di lavoro non ancora prescritti.
È richiamata come riforma che ha modificato il sistema delle tutele contro il licenziamento, incidendo sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
È richiamato come ulteriore intervento normativo che ha confermato il mutamento del regime di stabilità del rapporto di lavoro.
Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità ritenuti conformi e consolidati.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la domanda è nulla per indeterminatezza solo quando, esaminato complessivamente l’atto, non sia possibile individuare l’oggetto della pretesa e i fatti costitutivi; non è necessaria una formulazione sacramentale, né l’errore nell’indicazione di una clausola impedisce la validità della domanda se la pretesa è comunque comprensibile e difesa nel merito.
- L’interpretazione degli atti processuali delle parti è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per effettivi vizi di legge nei criteri ermeneutici o per motivazione radicalmente inadeguata.
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere determinata in modo conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, includendo le voci economiche che presentino un nesso intrinseco con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa avere un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie.
- Ai fini della retribuzione feriale, l’accertamento non va compiuto in astratto o soltanto su base annuale: occorre verificare, anche ex ante, se la soppressione di specifiche voci retributive nel periodo di ferie riduca il trattamento economico in misura tale da disincentivare il lavoratore dal fruire del riposo annuale.
- Le sentenze della Corte di giustizia UE sull’art. 7 della direttiva 2003/88/CE vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione conforme della normativa interna e della contrattazione collettiva.
- Per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto a tempo indeterminato, quando il regime di stabilità del rapporto risulta inciso dalle riforme del 2012 e del 2015, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e resta sospesa durante il rapporto stesso.
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