Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27256/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato attività in un ristorante dall'anno 2019 al febbraio 2020 ha agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto, deducendo di avere svolto mansioni di direttore del locale, riconducibili al 2° livello del CCNL Turismo Confcommercio, e chiedendo le differenze retributive conseguenti. Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che dall'istruttoria non emergesse con sufficiente certezza l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare datoriale. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere desunto la subordinazione da indici come continuità della prestazione, corresponsione fissa del compenso, assenza di rischio imprenditoriale e di struttura autonoma; 2) violazione dell'art. 2730 c.c. per non avere attribuito valore confessorio ad alcune affermazioni contenute nella difesa della società di primo grado, che avrebbero parlato di una collaborazione di circa cinque ore al giorno e dell'interruzione per l'impossibilità della società di sostenere i costi del dipendente; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, per la mancata valutazione dei testi e delle dichiarazioni asseritamente confessorie; 4) ulteriore omesso esame di fatti decisivi per la mancata valorizzazione delle deposizioni testimoniali di primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; che la valutazione della subordinazione e degli indici presuntivi spetta al giudice di merito; che non vi era vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma semmai contestazione dell'apprezzamento delle prove; che la motivazione della corte territoriale era adeguata e non apparente; e che, in presenza di "doppia conforme", le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano comunque inammissibili nei termini dedotti. È stata inoltre applicata la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha confermato l'esito di merito che negava la subordinazione del rapporto e, quindi, il diritto alle differenze retributive richieste. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma equitativa prevista per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto le doglianze sono state ritenute in realtà rivolte contro l'accertamento di fatto svolto dal giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La scelta di ricorrere alle presunzioni semplici, l'individuazione dei fatti noti e la valutazione della loro idoneità inferenziale appartengono al giudice di merito e sono censurabili solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini del legittimità.

  • art. 2730 c.c.

    Le ammissioni contenute negli scritti difensivi possono avere valore confessorio solo alle condizioni richieste dalla norma; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta generica e comunque non decisiva ai fini dell'accertamento della subordinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori; inoltre, dopo la riforma, non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta fonda la presunzione normativa dei presupposti per la condanna aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta, è applicabile la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento della somma equitativa prevista dalla disciplina del procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto storico, quando la censura sia solo formalmente proposta come violazione di legge.
  • L'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro richiede la verifica dell'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; gli indici sussidiari o presuntivi rilevano solo come ausiliari e devono essere apprezzati complessivamente dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione delle norme sulle presunzioni semplici non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti, ma deve evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico del ragionamento presuntivo.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la critica all'apprezzamento delle prove testimoniali.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo una motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
  • Le ammissioni contenute negli scritti difensivi assumono valore confessoriamente vincolante solo se riferibili alla parte e secondo le condizioni richieste dall'art. 2730 c.c.; altrimenti restano elementi liberamente valutabili dal giudice.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta legittima la condanna aggravata del ricorrente, quale presidio contro l'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.