Cassazione Civile, Ordinanza n. 27255/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori, impiegati come addetti al call center presso una commessa di customer care, hanno chiesto il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito, deducendo che le mansioni concretamente svolte integrassero quelle del 5° livello, o in subordine del 4° livello, del CCNL Telecomunicazioni 2009. Il tribunale ha riconosciuto il 4° livello dal 22 febbraio 2012 con le relative differenze retributive, decisione poi confermata dalla corte d'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 CCNL Telecomunicazioni 2009 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse travisato le prove e male sussunto le mansioni nei livelli contrattuali; 2) violazione dell'art. 278 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive e per aver escluso l'abusivo frazionamento del credito; 3) omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, reiterata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della corte d'appello sia nella ricostruzione delle mansioni sia nell'applicazione delle declaratorie contrattuali; ha inoltre confermato che in materia di lavoro è ammissibile la domanda di condanna generica e che, nel caso concreto, non era ravvisabile abuso del frazionamento del credito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando l'effettiva omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, eccezione che non risultava assorbita né implicitamente respinta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per esaminare la prescrizione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata per la verifica del corretto inquadramento delle mansioni svolte in concreto rispetto alla qualifica rivendicata; la Corte ne fa applicazione mediante il giudizio di sussunzione tra attività effettivamente svolte e declaratorie contrattuali.
art. 23 CCNL Telecomunicazioni 2009
Usato come parametro per distinguere tra il livello superiore rivendicato e quello inferiore assegnato; la Corte valorizza le declaratorie del IV e del III livello per confermare l'inquadramento superiore.
La censura è ritenuta inammissibile nella parte in cui mira a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, non essendo dedotto un vero travisamento nei limiti consentiti in cassazione.
La Corte ribadisce che in materia di lavoro è ammissibile chiedere una condanna generica al pagamento delle differenze retributive, senza che ciò integri di per sé abuso del diritto o frazionamento abusivo del credito.
L'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio per il necessario esame della questione.
Richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel primo motivo.
Richiamato per i motivi relativi a condanna generica, abuso del frazionamento e omessa pronuncia.
La Corte ricorda che, nel testo applicabile, il vizio motivazionale richiede l'indicazione del fatto storico decisivo non esaminato.
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente veicolata come violazione di legge non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Ai fini dell'inquadramento professionale, il giudice deve seguire una sequenza logica in tre passaggi: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo e confronto tra le mansioni e la disciplina contrattuale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali, o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che non lo consentono; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
- In materia di lavoro è ammissibile la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive e tale scelta processuale, di per sé, non integra abuso del frazionamento del credito.
- L'abusivo frazionamento del credito non è configurabile quando le precedenti controversie tra le stesse parti abbiano causa petendi diversa da quella azionata nel nuovo giudizio.
- L'omessa pronuncia su una specifica eccezione di parte, come la prescrizione dei crediti, costituisce vizio decisivo che impone la cassazione con rinvio se la questione richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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