Cassazione Civile, Ordinanza n. 27253/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente addetto a mansioni di personale viaggiante aveva chiesto l’inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di alcune voci economiche corrisposte in costanza di rapporto: indennità di riserva, indennità di permanenza a bordo treno, indennità di efficientamento, provvigioni e indennità per servizio fuori distretto. Il tribunale e poi la corte d’appello avevano accolto la domanda e condannato la società al pagamento di differenze retributive per il periodo gennaio 2013 - dicembre 2021. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità del ricorso introduttivo di primo grado per insufficienza delle allegazioni e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il giudice di merito avesse svolto indagini eccedenti la domanda; (2) violazione della disciplina sulle ferie retribuite, della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e delle clausole collettive aziendali, sostenendo che le voci reclamate non dovessero entrare nel calcolo della retribuzione feriale perché legate alla presenza effettiva, variabili o di importo irrisorio; (3) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti di lavoro, in particolare dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 St. lav. come modificato dalla l. 92/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che l’interpretazione del ricorso introduttivo spetta al giudice di merito e che, nel rito del lavoro, la nullità per indeterminatezza della domanda sussiste solo se non sia possibile individuare oggetto e causa petendi dall’esame complessivo dell’atto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che la retribuzione feriale, secondo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia, deve essere sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria e comprendere le voci pecuniarie strettamente collegate alle mansioni e allo status del lavoratore, per evitare un effetto deterrente sul godimento delle ferie; ha quindi confermato la correttezza dell’inclusione delle indennità e provvigioni controverse, valorizzando la loro continuità e il nesso con il disagio tipico della mansione di personale viaggiante. Ha infine rigettato il terzo motivo, applicando il principio secondo cui, per i crediti sorti dopo la l. 92/2012 o non ancora prescritti alla sua entrata in vigore, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di una stabilità reale del rapporto in corso di esecuzione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo non deriva dalla mera inesattezza formale o dall’erronea indicazione di clausole contrattuali, se la domanda è comunque individuabile dal contenuto complessivo dell’atto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione delle ferie annuali deve mantenere, in linea di principio, la retribuzione ordinaria percepita durante il lavoro effettivo e non può essere strutturata in modo da dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie.
art. 10 del D.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato quale norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, interpretata in conformità alla finalità di garantire una retribuzione non deterrente.
art. 36 Cost.
La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente; nel caso delle ferie, ciò impone un trattamento economico che non penalizzi il lavoratore rispetto al periodo di lavoro.
La disciplina delle ferie è letta in modo conforme alla normativa europea, nel senso che la loro fruizione deve avvenire senza perdita significativa di retribuzione.
artt. 19, punto 12 e 21, punto 1.2 del CCAL Mobilità 2011
Le clausole collettive non sono state interpretate nel senso di escludere le voci controverse dalla retribuzione feriale, perché devono essere lette in modo conforme alla direttiva sulle ferie retribuite.
art. 21, punto 4 del CCAL aziendale 2019
La clausola collettiva non ostacola l’inclusione delle voci strettamente collegate alle mansioni nel calcolo della retribuzione feriale.
Per i crediti di lavoro sorti dopo la l. 92/2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto ma dalla cessazione dello stesso.
art. 18 della L. n. 300 del 1970
Le modifiche apportate dalla l. 92/2012 hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i crediti di lavoro in esame, ciò coincide con la cessazione del rapporto.
La decisione è stata resa in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.
La Corte richiama propri precedenti per relationem, rinviando alla giurisprudenza già consolidata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto o dei fatti costitutivi sussiste solo quando, dall’esame complessivo dell’atto, non sia comunque possibile individuare la domanda; non è necessaria una formulazione sacramentale delle allegazioni e il giudice di merito può desumere i fatti anche dalle produzioni e dalle deduzioni istruttorie.
- L’interpretazione degli atti processuali delle parti spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La nozione di retribuzione feriale va letta in modo conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE: durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente comparabile a quella ordinaria del periodo di lavoro, così da non subire un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie.
- Devono essere incluse nella retribuzione delle ferie le voci economicamente stabili e funzionalmente collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, specie se destinate a compensare il disagio intrinseco della prestazione.
- Ai fini dell’inclusione delle voci variabili nella retribuzione feriale, è decisivo verificare ex ante se la loro esclusione sia idonea a determinare una riduzione economicamente apprezzabile e potenzialmente deterrente rispetto al godimento delle ferie.
- Per i crediti di lavoro sorti dopo la riforma dell’art. 18 St. lav. operata dalla l. 92/2012, in assenza di un regime di stabilità reale del rapporto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e resta sospesa durante la sua pendenza.
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