Cassazione Civile, Ordinanza n. 27251/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, con qualifica di macchinista, ha agito per ottenere differenze retributive relative al periodo gennaio 2013-dicembre 2021, sostenendo che nella base di calcolo della retribuzione feriale dovessero essere incluse alcune indennità previste dalla disciplina collettiva aziendale: indennità di permanenza a bordo treno, di riserva, di servizio fuori distretto e di efficientamento, oltre a voci ulteriori indicate come provvigioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, respingendo anche l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo e l’eccezione di prescrizione. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 414 c.p.c. per asserita nullità del ricorso introduttivo, ritenuto privo di sufficiente determinazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda; 2) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e di clausole del contratto collettivo aziendale, sostenendo che le indennità non dovessero rientrare nella retribuzione feriale; 3) violazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 18 L. 300/1970, per avere escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, confermando che il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro non era nullo perché la domanda e il quantum erano ricavabili dall’esame complessivo dell’atto e delle produzioni. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che, in base all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia UE, la retribuzione feriale deve comprendere le voci pecuniarie intrinsecamente collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore; le indennità controverse risultavano legate alle mansioni di macchinista e la loro esclusione durante le ferie avrebbe potuto avere un effetto dissuasivo sul godimento del riposo annuale. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che, per i crediti sorti dopo la legge n. 92/2012 o non prescritti alla sua entrata in vigore, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e resta sospesa durante il rapporto, in ragione del venir meno di un regime di stabilità reale pienamente garantito. La ricorrente è stata condannata alle spese, con attribuzione al difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
La domanda di lavoro non è nulla se petitum e causa petendi sono comunque individuabili dall’esame complessivo dell’atto, anche tramite allegazioni istruttorie e documenti.
Il motivo che contesta l’interpretazione dell’atto di parte è inammissibile se non deduce specifici vizi ermeneutici secondo i canoni applicabili.
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve essere tale da mantenere, in linea di principio, la retribuzione ordinaria del lavoratore; vanno incluse le voci collegabili alle mansioni e allo status professionale, così da evitare un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie.
Va interpretato in modo conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, secondo il criterio della retribuzione feriale non inferiore a quella ordinaria rilevante per il lavoratore.
art. 36 Cost.
Richiamato in tema di adeguatezza della retribuzione feriale rispetto alla prestazione e al diritto al riposo.
Richiamato quale base interna del diritto alle ferie e alla relativa retribuzione.
art. 19, punto 12, del contratto collettivo aziendale del 2001
Richiamato tra le clausole collettive rilevanti nella disciplina delle voci retributive da includere nel periodo feriale.
art. 21, punto 1.2, del contratto collettivo aziendale del 2001
La Corte di merito ha qualificato alcune voci come elementi ulteriori della retribuzione rilevanti ai fini del calcolo feriale.
art. 21, punto 4, del contratto collettivo aziendale del 2019
Richiamato dalla ricorrente quale clausola da interpretare in tema di base di calcolo della retribuzione feriale.
L’interpretazione dei contratti collettivi aziendali è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali o della violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale.
Richiamato per rinvio alla giurisprudenza consolidata senza ripetere integralmente la motivazione.
Per i crediti di lavoro maturati dopo la riforma del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, ossia, nel contesto descritto, dalla cessazione del rapporto.
La sua nuova articolazione, come modificata dalla L. n. 92/2012, ha inciso sul regime di stabilità del rapporto e quindi sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
Le modifiche introdotte hanno fatto venire meno il presupposto di una stabilità reale certa e generalizzata nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Concorre al nuovo assetto della tutela contro il licenziamento e quindi alla decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda sussiste solo quando non sia possibile individuare, neppure dall’esame complessivo dell’atto e dei documenti prodotti, il petitum e la causa petendi.
- L’interpretazione degli atti processuali delle parti compete al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura diversa, occorrendo denunciare specifici vizi di interpretazione o di motivazione nei limiti consentiti.
- Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE impone di mantenere, in linea di principio, la retribuzione ordinaria del lavoratore, includendo le voci pecuniarie intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale.
- Una voce retributiva prevista dalla contrattazione collettiva va inclusa nella base di calcolo delle ferie quando, per la sua natura e continuità, sia normalmente percepita durante il lavoro e la sua esclusione nel periodo feriale possa dissuadere il lavoratore dall’esercitare effettivamente il diritto al riposo annuale.
- La valutazione dell’effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie va compiuta in concreto e in via ex ante, considerando l’incidenza economica della perdita mensile sul trattamento ordinario del lavoratore, non solo sul dato annuale.
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo la riforma dell’art. 18 L. 300/1970 operata dalla L. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, la prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto decorre dalla cessazione dello stesso, restando sospesa in costanza del rapporto per i crediti non già prescritti.
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