Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7667/2020 del 03/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (adottante e adottanda)

La controversia

L’adottante aveva domandato l’adozione della figlia maggiorenne della propria convivente, che aveva cresciuto come figlia dopo la morte del padre di lei, avvenuta quando era bambina. L’adottanda viveva con l’adottante dall’infanzia e il nucleo familiare si era consolidato per circa trent’anni. La domanda fu respinta dal Tribunale di Modena nel 2016 perché non sussisteva il divario minimo di età previsto dall’art. 291 c.c.; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 27/2017 depositata il 3 luglio 2017, confermò il rigetto. In cassazione furono proposti quattro motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non consentirebbe deroghe giudiziali al divario minimo, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 10 e 30 Cost.; (2) violazione delle norme sovranazionali richiamate e mancata disapplicazione dell’art. 291 c.c.; (3) violazione e falsa applicazione delle norme sull’adozione di maggiorenni e omesso esame della consolidata unità familiare, delle dichiarazioni della madre dell’adottanda e della sorella minorenne; (4) irragionevole disparità di trattamento rispetto all’adozione del minore in casi speciali, disciplinata dall’art. 44, comma 1, lett. b), della L. n. 184/1983. Il testo indica che il divario effettivo era inferiore di otto mesi al limite legale, ma oscura il numero esatto del limite e dell’età dell’adottanda.

La decisione

La Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo, ritenendo plausibile la distinzione tra adozione di minori e adozione di maggiorenni già riconosciuta dalla Corte costituzionale, ma ha affermato che l’art. 291 c.c. deve essere interpretato in modo costituzionalmente compatibile e sistematico, tenendo conto delle circostanze concrete e della tutela della vita familiare. Ha accolto il terzo motivo: in presenza di una relazione familiare consolidata e di una differenza di età inferiore al limite legale solo di otto mesi, il giudice può consentire una ragionevole riduzione del divario minimo, purché le circostanze del caso lo giustifichino e sia tutelata la comprovata affectio familiaris. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il quarto motivo, pur esposto nel ricorso, non è autonomamente indicato nel dispositivo come accolto o rigettato. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 291 c.c.

    in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che contempla il divario minimo d’età di (OMISSIS) anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell’istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris.

    Il limite legale di età per l’adozione del maggiorenne non va applicato in modo rigidamente letterale: alla luce dei valori costituzionali e della tutela convenzionale della vita familiare, può essere ragionevolmente ridotto in base alle circostanze concrete, per proteggere una relazione familiare consolidata e comprovata.

  • art. 30 Cost.

    Tale pronuncia, sebbene emessa in una causa il cui oggetto era l’adozione congiunta di un minorenne e di un maggiorenne, entrambi figli del coniuge dell’adottante, esprime un principio più generale, applicabile per analogia anche nella fattispecie, venendo in rilievo la medesima ratio, afferente alla tutela dell’unità familiare, garantita dall’art. 30 Cost. e dall’art. 8CEDU, che giustifica il potere discrezionale del giudice di derogare al rigido disposto dell’art. 291 c.c., attraverso una ragionevole riduzione del divario di (OMISSIS) anni, considerate le circostanze del singolo caso in esame.

    La tutela dell’unità familiare può giustificare, nell’adozione di maggiorenni e in ragione delle circostanze specifiche, una deroga ragionevole al divario minimo d’età previsto dall’art. 291 c.c.

  • art. 8 CEDU

    In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi” (Sentenza CEDU del 13.10.15, su ricorso n. 52557/14).

    La protezione della vita familiare comprende obblighi positivi dello Stato: accertato un legame familiare, l’ordinamento deve, in linea di principio, consentirne lo sviluppo effettivo; tale esigenza orienta l’interpretazione della disciplina dell’adozione.

  • art. 2 Cost.

    Tale interpretazione costituzionalmente orientata consente, ancora, di rendere l’art. 291 c.c., compatibile con l’art. 2 Cost., atteso che il divario d’età di (OMISSIS) anni impedirebbe all’adottato di esercitare appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale nucleo familiare, sulla base di una formazione sociale di fatto ormai consolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio, nonchè con l’art. 3, rimuovendo una ormai irragionevole disparità di trattamento tra l’adottato maggiorenne che abbia con l’adottante una differenza d’età non inferiore ai (OMISSIS) anni e l’adottante che invece presenti una differenza d’età marginalmente inferiore al tetto legale, considerata la diversa ratio che ispira l’istituto rispetto a quella che mosse il legislatore del codice civile.

    I diritti della persona e la possibilità di dare riconoscimento formale a una formazione familiare di fatto consolidata orientano l’interpretazione dell’art. 291 c.c. in senso non preclusivo quando il divario d’età è marginalmente inferiore al limite.

  • art. 3 Cost.

    Tale interpretazione costituzionalmente orientata consente, ancora, di rendere l’art. 291 c.c., compatibile con l’art. 2 Cost., atteso che il divario d’età di (OMISSIS) anni impedirebbe all’adottato di esercitare appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale nucleo familiare, sulla base di una formazione sociale di fatto ormai consolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio, nonchè con l’art. 3, rimuovendo una ormai irragionevole disparità di trattamento tra l’adottato maggiorenne che abbia con l’adottante una differenza d’età non inferiore ai (OMISSIS) anni e l’adottante che invece presenti una differenza d’età marginalmente inferiore al tetto legale, considerata la diversa ratio che ispira l’istituto rispetto a quella che mosse il legislatore del codice civile.

    Il principio di uguaglianza richiede di evitare un esito irragionevolmente diverso quando lo scarto rispetto al divario minimo è marginale e la situazione familiare concreta giustifica una ragionevole riduzione del limite.

  • art. 12 preleggi

    Al riguardo, se è vero che l’interprete non può dare alle parole un significato quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine “connessione” per ricavare già dell’art. 12 preleggi, comma 1, un’indicazione a favore dell’interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo all’intero ordinamento giuridico in vigore.

    L’interpretazione della disposizione deve considerare il contesto sistematico dell’intero ordinamento, senza attribuire alle parole un significato avulso dalla connessione normativa.

  • art. 12, comma 2, preleggi

    Peraltro, la stessa “intenzione del legislatore”, cui il predetto art. 12, attribuisce rilievo ai fini dell’interpretazione, è stata prevalentemente intesa in senso oggettivo, imponendo la ricerca di un significato conforme alla ratio legis o meglio alla ratio iuris. A venire in rilievo è piuttosto il canone della coerenza con l’intero sistema normativo, che trova implicita conferma dell’art. 12, comma 2 (per la via dell’evocazione dell’analogia legis e dell’analogia iuris come strumenti per colmare le lacune) e che dovrebbe già guidare l’interprete nella ricerca del significato “conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere”.

    La ricerca del significato normativo deve perseguire la coerenza con la ratio e con il sistema giuridico nel suo complesso; il ricorso all’analogia conferma l’esigenza di interpretare la norma in rapporto al contesto e alla funzione attuale dell’istituto.

  • art. 44, comma 1, lett. b), L. 4 maggio 1983, n. 184

    Tale pronuncia, sebbene emessa in una causa il cui oggetto era l’adozione congiunta di un minorenne e di un maggiorenne, entrambi figli del coniuge dell’adottante, esprime un principio più generale, applicabile per analogia anche nella fattispecie, venendo in rilievo la medesima ratio, afferente alla tutela dell’unità familiare, garantita dall’art. 30 Cost. e dall’art. 8CEDU, che giustifica il potere discrezionale del giudice di derogare al rigido disposto dell’art. 291 c.c., attraverso una ragionevole riduzione del divario di (OMISSIS) anni, considerate le circostanze del singolo caso in esame.

    La disciplina dell’adozione del minore in casi speciali è richiamata quale termine di riferimento analogico per sostenere, nella specifica fattispecie, la possibilità di ridurre ragionevolmente il divario d’età nell’adozione di maggiorenni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) dato dallo spirito di unità famigliare su cui l’adozione è fondata.

    La norma è indicata nel testo come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte accoglie il terzo motivo sulla necessità di valutare la situazione familiare concreta nell’applicazione dell’art. 291 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) dato dallo spirito di unità famigliare su cui l’adozione è fondata.

    Il motivo prospettava l’omesso esame del profilo decisivo relativo all’unità familiare e alle circostanze del caso; la Corte ha accolto il terzo motivo valorizzando la necessità di considerare la relazione familiare consolidata.

Massime di principio

  • Nell’adozione di maggiorenne, il divario minimo d’età previsto dall’art. 291 c.c. deve essere interpretato in modo costituzionalmente e convenzionalmente compatibile: in presenza di una relazione familiare consolidata da lungo tempo e di una comprovata affectio familiaris, il giudice può ammettere una ragionevole riduzione del limite, valutate le circostanze del singolo caso.
  • La differenza di disciplina tra adozione di minori e adozione di maggiorenni non è di per sé irragionevole, poiché i due istituti hanno struttura, funzione ed effetti diversi; ciò non esclude che, in una concreta situazione familiare meritevole di tutela, la regola sull’età dell’adozione di maggiorenni sia suscettibile di interpretazione sistematica e non rigidamente letterale.
  • L’interpretazione della legge deve ricercare un significato coerente con il sistema normativo e con la ratio attuale dell’istituto, anche per evitare contrasti con i principi costituzionali e con la tutela convenzionale della vita privata e familiare.

Come è indicizzato

MaterieAdozione
RamiFamiglia
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.