Cassazione Civile, Sentenza n. 7664/2020 del 02/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzi)
La controversia
L’Agenzia del Demanio ha impugnato la cartella di pagamento, relativa all’anno 2009 e pari complessivamente a Euro 3.828,29, per contributi consortili richiesti per Euro 2.770,42 da un consorzio e per Euro 1.057,87 dall’altro. La CTP di Rovigo aveva respinto il ricorso contro la cartella e la CTR del Veneto, con sentenza n. 102/2013 depositata il 3 dicembre 2013, aveva respinto l’appello. La CTR aveva ritenuto provata l’inclusione degli immobili nel perimetro consortile e presunto il beneficio fondiario, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato né la destinazione esclusiva e permanente dei beni a un servizio pubblico gratuito né l’assenza di utilità. Con il primo motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione del R.D. n. 215/1933, artt. 10, 11 e 21, e degli artt. 857 e 860 c.c., sostenendo che la sola inclusione territoriale non bastasse a giustificare il contributo in assenza di un vantaggio specifico e diretto per gli immobili e che i beni demaniali destinati a finalità pubbliche non fossero assoggettabili. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il mancato assolvimento, da parte dei Consorzi, dell’onere di provare il beneficio effettivo, le opere e le spese rilevanti e i criteri di ripartizione. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 113 e 188 c.p.c. e il difetto di motivazione della cartella, perché non sarebbero state esposte le ragioni della pretesa e il beneficio per gli immobili. Con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: i beni demaniali possono essere assoggettati in linea di principio ai contributi di bonifica; quando il fondo è incluso nel perimetro consortile e il piano di classifica approvato non è specificamente contestato, opera la presunzione di un beneficio diretto e specifico e spetta al contribuente fornire prova contraria. L’Amministrazione non aveva contestato specificamente il piano né dimostrato l’assenza di beneficio o che gli immobili fossero destinati in modo permanente ed esclusivo a un servizio pubblico gratuito e incapace di produrre utilità economica. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto integralmente l’atto rilevante né indicata la sede processuale in cui reperirlo. È comunque infondato nella parte in cui prospetta omessa pronuncia: la CTR aveva esaminato la questione e ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sull’istruttoria. La Corte ha inoltre osservato che l’Agenzia aveva mostrato di conoscere i presupposti dell’imposizione e li aveva contestati nel merito, senza allegare e provare uno specifico pregiudizio difensivo. Anche le censure formali sulla mancanza di sottoscrizione e di indicazioni del responsabile del procedimento non hanno fondato l’invalidità della cartella: in assenza di una previsione di sanzione, l’atto è riferibile all’organo emittente se tale riferibilità non è concretamente posta in dubbio. Il quarto motivo non ha ricevuto un’autonoma trattazione nella motivazione. L’Agenzia del Demanio è stata condannata a pagare le spese di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per ciascuno dei due consorzi indicati nel dispositivo, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; nulla è stato disposto per l’agente della riscossione.
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
Il riferimento omnicomprensivo ai beni “di pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, consente, infatti, di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto c.c., il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare, in conformità al principio in tema di onere probatorio come innanzi ricordato, se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore.
La natura demaniale non esclude di per sé l’assoggettamento ai contributi di bonifica. Occorre tuttavia che il bene, se incluso nel perimetro consortile, tragga dalle opere un vantaggio diretto e specifico funzionale al suo incremento di valore, da valutare secondo le regole sull’onere della prova.
art. 823 c.c.
Il riferimento omnicomprensivo ai beni “di pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, consente, infatti, di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto c.c., il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare, in conformità al principio in tema di onere probatorio come innanzi ricordato, se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore.
Il regime di demanialità, che comporta l’incommerciabilità e l’impossibilità di assoggettare il bene a negozi privatistici, non impedisce l’imposizione del contributo consortile.
art. 2697 c.c.
A fronte, dunque, del dato pacifico di causa costituito dall’inserimento del fondo del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest’ultimo del piano di classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l’onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria.
Se il fondo è incluso nel perimetro consortile e il piano di classifica approvato non è specificamente contestato, il contribuente deve superare con prova contraria la presunzione relativa di beneficio specifico.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
La Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato, con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. – 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.
Nel giudizio tributario il contribuente può provare l’insussistenza del beneficio o l’illegittimità dei criteri applicativi del piano; quando tale prova è fornita, il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica illegittimo.
art. 366 c.p.c., n. 6
Con riguardo al terzo motivo se ne deve rilevare l’inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per omessa trascrizione integrale del contenuto dell’atto di cui si denuncia il vizio e per mancata indicazione della sede processuale ove è reperibile l’atto.
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia un vizio relativo a un atto processuale è inammissibile per difetto di specificità se non ne trascrive integralmente il contenuto e non indica dove l’atto sia reperibile nel fascicolo.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
Ora per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 15255 del 04/06/2019; id. n. 20718 del 2018, id. n. 17956 del 2015 e n. 13425 del 2016) non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.
L’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su una questione indispensabile; non sussiste quando la decisione complessiva comporta necessariamente il rigetto del motivo, anche senza una statuizione espressa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede infatti alcuna sanzione per l’ipotesi in parola, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione (Cass., 30/10/2018, n. 27561, Cass., 29/08/2018, n. 21290; Cass. 2019 nr. 19691; nr. 31089/2019).
Poiché l’articolo non prevede una sanzione per la mancata sottoscrizione della cartella, tale omissione non ne determina l’invalidità quando l’atto è riferibile all’autorità emittente; chi contesta la riferibilità deve fornire prova contraria e non può limitarsi a una contestazione generica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione.
La cartella di pagamento non è invalida per la mancanza della firma del funzionario quando la sua riferibilità all’autorità emittente non è dubbia; il modello previsto non richiede la sottoscrizione dell’esattore, ma la sua intestazione.
Massime di principio
- I beni demaniali possono essere assoggettati ai contributi consortili: la demanialità non li esenta automaticamente, ma il contributo presuppone un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, funzionale all’incremento di valore del bene.
- Quando gli immobili sono inclusi nel perimetro consortile e la cartella è fondata su un piano di classifica approvato, l’inclusione e il piano fondano una presunzione relativa di beneficio. Se il contribuente non contesta specificamente il piano, deve fornire prova contraria dell’assenza del beneficio; non grava altrimenti sul consorzio un ulteriore onere probatorio.
- Il contribuente può contestare nel giudizio tributario sulla cartella l’assenza del beneficio fondiario anche senza avere previamente impugnato in sede amministrativa gli atti generali presupposti. Se fornisce la prova dell’insussistenza del beneficio o dell’illegittimità dei criteri applicati, il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica illegittimo.
- La destinazione pubblica del bene non basta a escludere il contributo: occorre dimostrare che esso sia destinato in modo permanente ed esclusivo a un servizio pubblico gratuito e che sia incapace di produrre qualsiasi utilità economica.
- La carenza di motivazione della cartella non comporta automaticamente la nullità quando il contribuente dimostra di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione e li contesta puntualmente, senza allegare e provare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- La mancanza di sottoscrizione della cartella non ne comporta l’invalidità se non è dubbia la riferibilità dell’atto all’autorità da cui promana; una contestazione generica non è sufficiente a superare la presunzione di riferibilità.
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di cassazione che denuncia un vizio di un atto senza trascriverne integralmente il contenuto e senza indicare la sede processuale in cui l’atto è reperibile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della censura, anche se manca una statuizione espressa; il vizio ricorre solo se è stata completamente omessa la decisione su una questione indispensabile.
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