Cassazione Civile, Sentenza n. 7676/2020 del 03/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa commerciale)
La controversia
L'associazione di categoria aveva convenuto una società, titolare dell'esercizio commerciale «Mercatone Uno» nel territorio ravennate, chiedendo di accertare la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. e di ottenere il risarcimento dei danni che la condotta avrebbe arrecato ai commercianti della provincia. Contestava che, nel periodo 1999-2004, la società avesse effettuato aperture domenicali senza i presupposti previsti dall'ordinanza comunale n. 40 del 24 marzo 2000, che richiedeva una prevalenza merceologica del 75% del fatturato per la categoria dei mobili. Il Tribunale aveva disapplicato tale ordinanza, ritenendo sufficiente la prevalenza semplice, cioè il superamento del 50% del fatturato, e aveva considerato legittime le aperture, essendo stato accertato che la vendita di mobili superava il 60%. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1305/2015 depositata il 15 luglio 2015, aveva confermato il rigetto delle domande. Con un unico motivo di ricorso, l'associazione ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sugli orari degli esercizi commerciali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la concorrenza sleale nonostante, a suo dire, fossero state presentate autocertificazioni non veritiere e l'ordinanza comunale imponesse un criterio più rigoroso. La società resistente ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per la sopravvenuta amministrazione straordinaria; la Corte ha inoltre esaminato l'ammissibilità della censura sull'interpretazione dell'ordinanza e la rilevanza della mera violazione di norme pubblicistiche ai fini dell'illecito concorrenziale.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha rigettato l'eccezione di improcedibilità: le sentenze di merito, entrambe anteriori all'ammissione della società all'amministrazione straordinaria, dovevano essere impugnate nelle forme ordinarie; la regola dell'art. 96, comma 2, n. 3, L. fall., applicabile all'amministrazione straordinaria tramite il richiamo del D.Lgs. n. 270/1999, art. 53, opera anche quando la sentenza abbia rigettato la domanda. La doglianza concernente l'interpretazione dell'ordinanza comunale è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente aveva proposto una diversa lettura dell'atto senza indicare i criteri ermeneutici applicabili, tra cui quelli degli artt. 1362 ss. c.c. Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998 richiede, per la prevalenza dei beni indicati, il superamento del 50% del fatturato dell'esercizio e non legittima l'imposizione locale di una soglia più gravosa; pertanto era corretta la disapplicazione dell'ordinanza comunale n. 40/2000. Ha inoltre precisato che la mera violazione di una norma pubblicistica non integra necessariamente concorrenza sleale: quando la norma impone costi o condizioni all'impresa, occorre dimostrare anche atti concorrenziali potenzialmente lesivi e il conseguente artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. La condotta contestata non è stata quindi ritenuta integrare l'illecito ex art. 2598, n. 3, c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, n. 3, L. fall.
Questa Corte (Cass. 15796/2015) ha quindi chiarito, in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria – che qui interessa -, intervenuta successivamente a statuizione di primo o secondo grado, che “la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicchè il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007), applicabile all’amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53”.
La sentenza di merito, anche di rigetto della pretesa, pronunciata prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria è opponibile alla procedura e deve essere impugnata nelle forme ordinarie dalla parte che intende ottenerne la riforma.
art. 53 D.Lgs. n. 270/1999
Questa Corte (Cass. 15796/2015) ha quindi chiarito, in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria – che qui interessa -, intervenuta successivamente a statuizione di primo o secondo grado, che “la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicchè il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007), applicabile all’amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53”.
Il richiamo previsto dall'art. 53 rende applicabile all'amministrazione straordinaria la regola dell'art. 96, comma 2, n. 3, L. fall., relativa all'impugnazione ordinaria della sentenza non definitiva sul credito.
artt. 1362 ss. c.c.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 20181/2019; conf. Cass. 6535/2002; Cass. 11409/1998) ha ribadito che “l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg., per l’interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all’elemento letterale, dovendo il giudice anche ricostruire l’intento dell’Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell’atto e del comportamento dell’Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario”.
Gli atti amministrativi si interpretano, per quanto compatibili, secondo i criteri ermeneutici contrattuali: prevale il dato letterale, da coordinare con il contenuto complessivo dell'atto, l'intento e il potere esercitato dall'amministrazione, il suo comportamento e l'affidamento ragionevole del destinatario.
art. 13 D.Lgs. n. 114/1998
Dovendosi pienamente condividere le argomentazioni espresse dall’AGCM, sulla base anche di circolari e risoluzioni ministeriali, pur non essendo tali atti vincolanti in quanto meri atti interni della medesima Pubblica Amministrazione e non manifestazione di attività normativa, risulta corretta la decisione impugnata che, disapplicando l’ordinanza n. 40/2000, ha ritenuto insussistente una condotta concorrenziale sleale della società, ex art. 2598 c.c., n. 3, per violazione della normativa pubblicistica.
Per gli esercizi specializzati che vendono in via prevalente i beni elencati, l'art. 13 comporta la liberalizzazione degli orari secondo il criterio della prevalenza semplice, individuata dal superamento del 50% del fatturato. Una disciplina comunale che imponga una soglia più restrittiva non può prevalere sulla normativa statale pro-concorrenziale.
art. 2598, n. 3, c.c.
In effetti, con riguardo alla violazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, la sola violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente, attesa la moltitudine di norme che incidono sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3, occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte a porre dei limiti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alle imprese operanti sul mercato (ad es. le disposizioni fiscali, le prescrizioni igienico-sanitarie ovvero anche le norme che subordinano l’esercizio di determinate attività imprenditoriali all’ottenimento di licenze o di autorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi), la cui violazione può costituire l’antecedente di un atto di concorrenza, fonte di danno concorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi o misure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma di diritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale; deve essere data, in sostanza, dall’imprenditore che si duole della condotta del concorrente, dimostrazione non tanto della violazione di norme amministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato
La violazione di norme pubblicistiche configura di per sé concorrenza sleale quando la norma pone limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale; se invece la norma impone costi o condizioni, il concorrente che agisce deve dimostrare anche atti concorrenziali potenzialmente lesivi e il loro effetto di creare artificiosamente uno squilibrio delle condizioni di mercato.
art. 2601 c.c.
In tal caso la legittimazione attiva nasce dalla sussistenza di una lesione direttamente riferibile all’interesse specifico per il quale l’appartenente alla categoria si fa rappresentare dall’associazione ovvero per il quale l’associazione è sorta (Cass. 11404/1996; Cass., 29 agosto 1995, n. 9073).
Un'associazione professionale può promuovere l'azione di repressione della concorrenza sleale se la condotta pregiudica l'interesse specifico della categoria rappresentata, cui la lesione deve essere direttamente riferibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente l'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La prevalenza richiesta dall'art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998 per gli esercizi specializzati nella vendita dei beni elencati si misura in base al fatturato: ricorre quando i ricavi relativi a tali beni superano il 50% del fatturato complessivo dell'esercizio. Gli enti territoriali non possono sostituire tale criterio con una soglia più gravosa incompatibile con la disciplina statale pro-concorrenziale.
- La mera violazione di una norma pubblicistica non integra sempre concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. La violazione di norme che pongono limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale è contraria ai principi di correttezza professionale; quando invece la norma impone costi o condizioni, chi agisce deve provare anche il compimento di atti concorrenziali potenzialmente lesivi e la creazione artificiosa di uno squilibrio delle condizioni di mercato.
- L'interpretazione degli atti amministrativi segue, in quanto compatibili, le regole previste per i contratti: il dato letterale ha carattere preminente, ma va considerato insieme al contenuto complessivo dell'atto, all'intento dell'amministrazione, al potere concretamente esercitato, al comportamento dell'autorità e a quanto il destinatario può ragionevolmente intendere secondo buona fede.
- La sentenza, anche di rigetto della domanda di accertamento di un credito, pronunciata prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, resta opponibile alla procedura; la parte che intende ottenerne la riforma deve impugnarla nelle forme ordinarie, secondo la disciplina dell'art. 96, comma 2, n. 3, L. fall., applicabile all'amministrazione straordinaria per il richiamo dell'art. 53 del D.Lgs. n. 270/1999.
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