Cassazione Civile, Sentenza n. 7668/2020 del 03/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (organi requirenti)
La controversia
Due cittadine italiane conviventi, una madre biologica della bambina nata in Italia dopo una procedura di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero e l’altra consenziente alla procedura e dichiaratasi madre intenzionale, chiesero all’ufficiale di stato civile di ricevere la dichiarazione congiunta di riconoscimento della minore e di indicare entrambe nell’atto di nascita. Dopo il rifiuto dell’ufficiale, il Tribunale di Treviso respinse la richiesta; la Corte d’appello di Venezia, con decreto del 10 maggio 2018, rigettò il reclamo, ritenendo che l’atto di nascita italiano non potesse essere integrato con l’indicazione della seconda madre. Le interessate ricorsero per cassazione con sette motivi. I primi tre censuravano le argomentazioni incidentali della Corte d’appello sulla procura e sulla legittimazione della madre biologica a rappresentare la minore. Il quarto e il quinto denunciavano la violazione degli artt. 11, comma 3, e 12, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000, nonché dell’art. 451 c.c., sostenendo che l’ufficiale dovesse adeguare le formule dell’atto alle circostanze concrete e alla realtà della filiazione, e contestavano l’esclusione della doppia maternità e la conseguente lesione della bigenitorialità. Il sesto invocava gli artt. 11 e 117 Cost., gli artt. 8 e 14 CEDU e l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, denunciando la lesione della vita privata e familiare e una discriminazione. Il settimo lamentava l’omessa pronuncia sulla rettificazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto la richiesta del Procuratore generale di rimessione alle Sezioni Unite. Ha precisato che il procedimento di rettificazione consente una cognizione piena sulla corrispondenza dell’atto di nascita alla realtà generativa e di discendenza, ma ha ritenuto corretta la decisione di merito quanto al divieto, vigente nell’ordinamento italiano, di accesso alla PMA per coppie dello stesso sesso e all’impossibilità di indicare nell’atto di nascita formato in Italia una seconda madre intenzionale. Il divieto si applica indipendentemente dal fatto che la procedura fecondativa sia stata praticata all’estero. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché rivolti contro argomentazioni incidentali e ad abundantiam, prive di influenza sulla decisione. I motivi dal quarto al settimo, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati perché infondati: le disposizioni interne richiamate presuppongono, per l’atto di nascita italiano, l’indicazione di una sola madre in ragione del legame biologico e/o genetico, e la disciplina della PMA riserva l’accesso alle coppie di sesso diverso. La Corte ha distinto questa fattispecie dal riconoscimento in Italia di atti di nascita validamente formati all’estero, per i quali rilevano la continuità dello status filiationis e le regole di diritto internazionale privato. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 65 ord. giud.
La preliminare richiesta del Procuratore Generale di rimessione alle Sezioni Unite non può essere accolta, avendo il ricorso ad oggetto una tipologia di controversia, in tema di diritti della persona, sulla quale la Sezione può esercitare appieno la funzione nomofilattica di cui all’art. 65 ord. giud..
La Corte esclude la rimessione alle Sezioni Unite perché la sezione competente può esercitare pienamente la funzione nomofilattica sulla controversia.
D.P.R. n. 396/2000
Nel suddetto procedimento, infatti, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio rispetto alla realtà generativa e di discendenza genetica e biologica nonchè, come nella specie, alla prospettata realtà fattuale derivante dal consenso prestato dalla S. come madre (intenzionale).
Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile consente al giudice un accertamento pieno della corrispondenza dell’atto alla realtà generativa e di discendenza; ciò non comporta, tuttavia, che possa essere inserita una seconda madre in contrasto con la disciplina sostanziale applicabile.
D.P.R. n. 396/2000, art. 11, comma 3
La Corte, premesso che la domanda aveva ad oggetto la rettifica, inammissibile nei termini richiesti, di un atto di nascita formato in Italia, ha osservato che l’ufficiale di stato civile non aveva il potere di inserire in un atto dello stato civile dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle consentite dalla legge (art. 11, comma 3) – come quella relativa alla presunta filiazione tra la nata e la S., quale seconda madre -, ostandovi il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che vieta di manipolare o integrare gli atti dello stato civile.
L’ufficiale di stato civile non può inserire dichiarazioni o indicazioni non consentite dalla legge né integrare l’atto con l’indicazione di una seconda madre non ammessa dalla disciplina applicabile.
D.P.R. n. 396/2000, art. 12, comma 1
Nel suddetto procedimento, infatti, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio rispetto alla realtà generativa e di discendenza genetica e biologica nonchè, come nella specie, alla prospettata realtà fattuale derivante dal consenso prestato dalla S. come madre (intenzionale).
La norma è richiamata insieme alla disciplina della rettificazione: il giudice può accertare la conformità dell’atto alla realtà rilevante, ma la rettificazione resta subordinata alla disciplina sostanziale dello status e non consente di introdurre indicazioni incompatibili con essa.
art. 451 c.c.
Nel suddetto procedimento, infatti, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio rispetto alla realtà generativa e di discendenza genetica e biologica nonchè, come nella specie, alla prospettata realtà fattuale derivante dal consenso prestato dalla S. come madre (intenzionale).
La Corte riconosce la cognizione piena sulla corrispondenza dell’atto alla realtà rilevante, ma respinge la pretesa di far risultare la seconda maternità intenzionale nell’atto di nascita italiano in questa fattispecie.
L. n. 40/2004, art. 5
Premesso che una delle ricorrenti, entrambe cittadine italiane conviventi, è madre biologica della piccola L. (che ha partorito) e della quale ha la responsabilità genitoriale ( C.F.) e che l’altra ( S.D.) dichiara di essere genitrice intenzionale per avere dato il consenso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita cui si è sottoposta la C., la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del divieto per le coppie formate da persone “di sesso diverso” di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) cui possono accedere solo le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi” (L. n. 40 del 2004, art. 5), rafforzato dalla previsione di sanzioni amministrative a carico di chi le applica a coppie “composte da soggetti dello stesso sesso” (art. 12, comma 2).
La disciplina italiana riserva l’accesso alla PMA alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi; tale preclusione vale anche quando la procedura sia stata eseguita all’estero e l’atto di nascita debba essere formato in Italia.
L. n. 40/2004, art. 12, comma 2
Premesso che una delle ricorrenti, entrambe cittadine italiane conviventi, è madre biologica della piccola L. (che ha partorito) e della quale ha la responsabilità genitoriale ( C.F.) e che l’altra ( S.D.) dichiara di essere genitrice intenzionale per avere dato il consenso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita cui si è sottoposta la C., la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del divieto per le coppie formate da persone “di sesso diverso” di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) cui possono accedere solo le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi” (L. n. 40 del 2004, art. 5), rafforzato dalla previsione di sanzioni amministrative a carico di chi le applica a coppie “composte da soggetti dello stesso sesso” (art. 12, comma 2).
Il divieto di accesso alla PMA per coppie dello stesso sesso è rafforzato dalla previsione di sanzioni amministrative per chi applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.
D.P.R. n. 396/2000, art. 30, comma 1
Tale divieto – desumibile anche da altre disposizioni (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1; D.P.R. 17 luglio 2015, art. 1, comma 1, lett. c, che ha sostituito del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 7, comma 1, lett. a) che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato – è attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa.
La disposizione concorre a fondare la regola per cui nell’atto di nascita formato in Italia può essere menzionata come madre una sola persona, in ragione del legame biologico e/o genetico con il nato; la regola si applica indipendentemente dal luogo della fecondazione.
D.P.R. 17 luglio 2015, art. 1, comma 1, lett. c
Tale divieto – desumibile anche da altre disposizioni (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1; D.P.R. 17 luglio 2015, art. 1, comma 1, lett. c, che ha sostituito del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 7, comma 1, lett. a) che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato – è attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa.
La disposizione è richiamata, insieme alle altre norme indicate, quale fondamento della regola che nell’atto di nascita italiano consente di menzionare una sola madre legata al nato da rapporto biologico e/o genetico.
D.P.R. n. 223/1989, art. 7, comma 1, lett. a
Tale divieto – desumibile anche da altre disposizioni (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1; D.P.R. 17 luglio 2015, art. 1, comma 1, lett. c, che ha sostituito del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 7, comma 1, lett. a) che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato – è attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa.
La disposizione, nel testo sostituito indicato dalla Corte, è richiamata come elemento della disciplina che presuppone l’indicazione di una sola madre nell’atto di nascita italiano, in relazione al legame biologico e/o genetico.
artt. 11 e 117 Cost.
I suddetti motivi, pur cogliendo in parte la ratio decidendi a sostegno della decisione impugnata, sono infondati.
La Corte respinge le censure costituzionali e convenzionali proposte in relazione alla disciplina applicata, ritenendo legittimo il divieto e la conseguente esclusione della doppia maternità nell’atto di nascita italiano della fattispecie.
artt. 8 e 14 CEDU
I suddetti motivi, pur cogliendo in parte la ratio decidendi a sostegno della decisione impugnata, sono infondati.
Le censure fondate sulla vita privata e familiare e sul divieto di discriminazione non conducono a disapplicare la disciplina interna sulla PMA né a ordinare l’indicazione di una seconda madre nell’atto di nascita italiano.
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 3
I suddetti motivi, pur cogliendo in parte la ratio decidendi a sostegno della decisione impugnata, sono infondati.
La disposizione, invocata a tutela dell’interesse del minore, non è stata ritenuta sufficiente a superare la disciplina interna che preclude la PMA alle coppie dello stesso sesso e l’indicazione della seconda madre nell’atto italiano.
L. n. 218/1995, art. 16
La possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia di atti stranieri dichiarativi del rapporto di filiazione da due donne dello stesso sesso si giustifica in virtù del fatto che diverso è il parametro normativo applicabile.
La disciplina di diritto internazionale privato relativa agli atti stranieri opera in un diverso quadro normativo e non è pertinente quando si chiede di rettificare un atto di nascita formato in Italia.
L. n. 218/1995, art. 64, comma 1, lett. g
La possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia di atti stranieri dichiarativi del rapporto di filiazione da due donne dello stesso sesso si giustifica in virtù del fatto che diverso è il parametro normativo applicabile.
La norma è richiamata per distinguere il riconoscimento di atti stranieri, valutato alla luce dell’ordine pubblico e della continuità dello status filiationis, dalla rettificazione di un atto di nascita italiano.
art. 117 Cost., comma 1
A venire in rilievo, in tal caso, è il principio di ordine pubblico (L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16 e art. 64, comma 1, lett. g) con il quale si è ritenuto non contrastare il divieto normativamente imposto in Italia alle coppie formate da persone “di sesso diverso” di accedere alle PMA, in relazione ad atti validamente formati all’estero per i quali è impellente la tutela del diritto alla continuità (e conservazione) dello “status filiationis” acquisito all’estero, unitamente al valore della circolazione degli atti giuridici, quale manifestazione dell’apertura dell’ordinamento alle istanze internazionalistiche, delle quali può dirsi espressione anche il sistema del diritto internazionale privato, alla luce dell’art. 117 Cost., comma 1.
Nel riconoscimento di atti validamente formati all’estero, l’apertura dell’ordinamento alle istanze internazionalistiche e la tutela della continuità dello status filiationis rilevano nel quadro del diritto internazionale privato; tale quadro non è applicabile alla rettificazione di un atto formato in Italia.
D.Lgs. n. 196/2003, art. 7, comma 3, lett. b
Il settimo motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda di rettificazione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e violazione del diritto alla corretta rappresentazione dei dati personali.
La norma è menzionata quale fondamento della censura sulla rettificazione dei dati personali, ma la Corte rigetta il motivo congiuntamente agli altri, senza enunciare una specifica interpretazione della disposizione.
Regolamento UE 2016/679, art. 13
Il settimo motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda di rettificazione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e violazione del diritto alla corretta rappresentazione dei dati personali.
La disposizione è indicata a sostegno della domanda di rettificazione dei dati, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione e rigetta la relativa censura nel rigetto complessivo dei motivi dal quarto al settimo.
art. 451 c.c.
Con il quinto motivo, che denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 396 del 2000 cit., art. 11, comma 3 e art. 12, comma 1, anche in relazione all’art. 451 c.c., le ricorrenti assumono che la Corte di merito avrebbe ignorato il principio secondo cui gli atti dello stato civile devono rispecchiare la disciplina sostanziale degli status che è posta a base degli effetti giuridici da certificare, disconoscendo la liceità del percorso riproduttivo seguito dalle ricorrenti; di conseguenza, sarebbe stata somministrata al nato una tutela dimidiata solo perchè il partner consenziente e convivente della partoriente era di sesso femminile, con violazione del principio di bigenitorialità.
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti in relazione alla funzione degli atti dello stato civile, ma la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva prospettata, confermando il rigetto della richiesta di indicare la seconda madre.
Massime di principio
- Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile consente al giudice una cognizione piena sulla corrispondenza dell’atto alla situazione di fatto rilevante e alla realtà generativa e di discendenza; la rettificazione, tuttavia, non può essere utilizzata per introdurre uno status non riconosciuto dalla disciplina sostanziale applicabile.
- Per gli atti di nascita formati in Italia, la disciplina richiamata dalla Corte presuppone che sia menzionata come madre una sola persona, in ragione del legame biologico e/o genetico con il nato; il divieto di accesso alla PMA per coppie dello stesso sesso opera anche quando la procedura sia stata praticata all’estero.
- Il riconoscimento in Italia di un atto di nascita validamente formato all’estero, con tutela della continuità dello status filiationis, è distinto dalla rettificazione di un atto di nascita formato in Italia: le due ipotesi sono regolate da parametri normativi differenti.
- Sono inammissibili per difetto di interesse i motivi di ricorso rivolti contro argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam, quando tali argomentazioni non incidono sul dispositivo.
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